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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17238/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di rettifica e liquidazione di imposta di registro, catastale e ipotecaria emessi in relazione a una successione mortis causa e a un atto di compravendita, sul presupposto di valori immobiliari ritenuti dall’ufficio superiori a quelli dichiarati. In un precedente giudizio, la Corte di giustizia tributaria regionale aveva accolto il ricorso dei contribuenti nei limiti delle risultanze di una perizia d’ufficio, rideterminando la base imponibile. Successivamente i contribuenti hanno proposto ricorso in ottemperanza ex art. 70 d.lgs. 546/1992 per ottenere il rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al dovuto, sostenendo che il giudicato imponesse all’amministrazione non solo lo sgravio, ma anche il rimborso della maggiore imposta pagata in corso di causa. La CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che la sentenza precedente fosse di mero annullamento e quindi non suscettibile di ottemperanza, e che il contribuente dovesse presentare una separata istanza di rimborso. I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 68, comma 2, e 70 d.lgs. 546/1992, sostenendo che, decorso il termine di novanta giorni senza esecuzione del rimborso, è esperibile il giudizio di ottemperanza senza necessità di messa in mora preventiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, ha escluso sia l’inammissibilità del ricorso per cassazione sia il difetto di legittimazione passiva dell’ente impositore, e ha affermato che la sentenza oggetto di ottemperanza non era una mera pronuncia di annullamento, ma una decisione di accertamento del quantum dell’imposta, poiché aveva sostituito ai valori accertati dall’ufficio quelli risultanti dalla perizia. In tale situazione, il contribuente può chiedere l’ottemperanza per ottenere il rimborso del tributo versato in eccesso, ai sensi degli artt. 68 e 70 d.lgs. 546/1992, senza dover prima proporre una distinta domanda di rimborso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione, proposti per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    "Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito ... deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni ... In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70"

    la norma, nella versione applicabile, riconosce il diritto del contribuente a ottenere il rimborso d’ufficio entro novanta giorni e, se l’amministrazione non adempie, a ricorrere in ottemperanza senza necessità di ulteriori passaggi.

  • art. 70 d.lgs. n. 546/1992

    consente il ricorso per ottemperanza nei confronti dell’ente impositore e degli altri soggetti tenuti all’adempimento, anche per ottenere l’attuazione del giudicato relativo al rimborso.

  • art. 69 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme all’art. 68 come norma che, dopo la riforma del 2015, coordina l’attuazione delle sentenze tributarie con il rimedio dell’ottemperanza.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 156/2015

    la disciplina novellata si applica, per effetto della disposizione transitoria, a decorrere dal 10 giugno 2016.

  • art. 282 c.p.c.

    il principio di efficacia esecutiva della sentenza di appello viene esteso, in questa materia, al processo tributario nei limiti indicati dalla disciplina speciale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza tributario è esperibile non solo contro sentenze di condanna in senso stretto, ma anche contro sentenze che, pur formalmente di accoglimento o annullamento, contengano un accertamento sostitutivo dell’atto impugnato e richiedano un’attività di concreta attuazione da parte dell’amministrazione.
  • La sentenza che non si limita a eliminare l’atto impositivo, ma ridetermina l’an o il quantum del tributo, è suscettibile di ottemperanza per l’esecuzione del comando giudiziale, compreso il rimborso delle somme versate in eccedenza.
  • Nel processo tributario, dopo la riforma del 2015, il contribuente può chiedere l’ottemperanza decorso il termine di novanta giorni previsto per l’adempimento d’ufficio, senza necessità di preventiva messa in mora dell’amministrazione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può chiarire e precisare il contenuto degli obblighi derivanti dal giudicato, compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitarne la portata, purché resti entro i confini dell’oggetto definito dalla decisione da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiGiudizio di ottemperanza
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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