Sentenza del 15/02/2019 n. 942 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso recupero credito d'imposta indebitamente utilizzato art. 7 l. n. 388/2000. Esercizio del potere di autotutela. Annullamento parziale dell'avviso recupero credito. Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato ritenuto legittimo l'annullamento parziale dell'avviso mediante comunicazione dell'Ufficio, trattandosi di esercizio del potere di autotutela. Tale potere può essere esercitato finché non sia intervenuta una sentenza di merito passata in giudicato. Di conseguenza, l'avviso di recupero rimane valido per la parte non annullata, mentre la quota oggetto di autotutela viene eliminata o rideterminata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un avviso di recupero per credito d'imposta ritenuto indebitamente utilizzato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388/2000. Nel corso della vicenda l'Ufficio ha comunicato, mediante una "nota", l'annullamento parziale dell'avviso. La questione era stabilire se tale comunicazione costituisse un legittimo esercizio del potere di autotutela e se, nonostante l'annullamento parziale, la parte residua dell'avviso conservasse validità.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 388/2000
Disciplina il credito d'imposta per gli incrementi occupazionali e costituisce il presupposto normativo del credito oggetto di recupero, quando risulti indebitamente utilizzato.
Decreto-legge 30 novembre 1994, n. 656
Richiamato quale fonte del potere di autotutela dell'Amministrazione finanziaria, consentendo all'Ufficio di correggere o annullare i propri atti quando ne ravvisi l'illegittimità o l'infondatezza.
Art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 37/1997
Prevede la possibilità di procedere all'annullamento o alla revoca, anche parziale, dell'atto in autotutela, purché non sia intervenuta una sentenza di merito passata in giudicato.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può annullare o ridurre parzialmente un proprio avviso anche dopo la sua notificazione, esercitando il potere di autotutela.
- L'autotutela resta esercitabile fino alla formazione del giudicato sul merito della controversia; la pendenza di un ricorso o di un processo non impedisce, di per sé, l'intervento correttivo dell'Ufficio.
- Una comunicazione dell'Ufficio qualificata come "nota" può produrre effetti di autotutela se rende chiara la volontà di annullare o rideterminare l'atto e individua la parte interessata.
- L'annullamento parziale non comporta automaticamente l'eliminazione integrale dell'avviso: la parte residua continua a produrre effetti se non viene anch'essa annullata o dichiarata illegittima.
- In situazioni analoghe occorre verificare con precisione l'oggetto e l'estensione dell'annullamento, distinguendo tra la quota eliminata in autotutela e quella ancora richiesta dall'Amministrazione.
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