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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28636/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Palermo aveva rigettato la domanda di accertamento dello status di rifugiato; in subordine, della protezione sussidiaria; e, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da un cittadino nigeriano. Contro il decreto il richiedente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma la Corte non esamina il merito delle censure perché rileva d'ufficio un vizio della procura speciale: l'atto, rilasciato in calce al ricorso, indicava gli estremi del decreto impugnato e la data di rilascio successiva al deposito, ma non conteneva una specifica certificazione del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, essendo presente solo l'autenticazione della firma ('E' autentica').

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, per i ricorsi ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere espressamente l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la relativa certificazione del difensore; poiché tale requisito non risultava assolto, il ricorso era inammissibile. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché l'Amministrazione intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    "quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato"

    Per il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti resi nelle controversie in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve contenere in modo espresso la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne la posteriorità, oltre ad autenticare la sottoscrizione del conferente.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria del rilascio della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito speciale ulteriore.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria del rilascio della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla previsione speciale del rito protezione internazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale legge che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

  • artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.

    Sono richiamati per dare conto del vaglio di compatibilità costituzionale della disciplina speciale sulla procura, ritenuta non contrastante dalla Corte costituzionale.

  • artt. 28 e 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE

    Richiamati nel precedente vaglio di costituzionalità della disciplina della procura speciale in materia di protezione internazionale.

  • artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati nel precedente vaglio di costituzionalità della disciplina della procura speciale in materia di protezione internazionale.

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    Richiamati nel precedente vaglio di costituzionalità della disciplina della procura speciale in materia di protezione internazionale.

  • Cass. S.U. n. 15177 del 2021

    Ha interpretato l'art. 35-bis, comma 13, nel senso che la procura speciale deve recare la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore deve certificare tale posteriorità.

  • Corte cost. n. 13 del 2022

    Ha ritenuto non contrastante con la Costituzione e con le fonti UE e CEDU l'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, che impone la certificazione della data di rilascio della procura.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione avverso provvedimenti resi in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve contenere un'esplicita indicazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, con certificazione del difensore anche sulla posteriorità di tale data.
  • L'autenticazione della sola sottoscrizione del conferente non basta quando la legge speciale richiede anche la certificazione della data di rilascio della procura.
  • La mancanza della certificazione della posteriorità della procura determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, senza necessità di esame dei motivi di merito.
  • Quando il resistente non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali; resta però applicabile, in caso di inammissibilità, la disciplina dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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