Cassazione Civile, Ordinanza n. 04864/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un'associazione culturale ricreativa e di due soggetti intimati, di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un reddito d'impresa ai fini IRES, IRAP e IVA, con contestuale irrogazione di sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto ritenendo applicabile il regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991, sul presupposto che l'associazione non avesse superato i limiti di proventi previsti dall'art. 1. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 149 TUIR e dell'art. 1 della legge n. 398 del 1991, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato la disciplina agevolativa nonostante, nell'avviso di accertamento, fosse stata contestata la perdita della qualifica di ente non commerciale. Gli intimati non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura dell'Amministrazione finanziaria. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui gli enti associativi non godono di una generale esenzione fiscale e possono svolgere anche attività commerciale; le disposizioni che escludono la commercialità di talune attività e delle quote associative costituiscono una deroga alla regola generale e, pertanto, l'onere di provare i presupposti di fatto dell'esenzione grava sul soggetto che la invoca, secondo l'art. 2697 c.c. La sentenza impugnata, non attenendosi a tali principi, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione di legge dedotta a fondamento del motivo
la censura di legittimità è stata proposta come denuncia di violazione di norme di diritto
art. 149 TUIR
richiamato come norma asseritamente violata dalla CTR nel qualificare il regime fiscale dell'ente
art. 1 della L. 16 dicembre 1991, n. 398
norma agevolativa invocata dal giudice di merito, applicabile solo entro i limiti di proventi previsti dalla legge
art. 2 della L. 16 dicembre 1991, n. 398
richiamato dal giudice di merito quale disciplina applicata all'associazione
art. 111, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986
le associazioni senza fini di lucro possono comunque svolgere attività a carattere commerciale
art. 111, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
prevede che le attività svolte a favore degli associati non sono considerate commerciali e che le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo
artt. 86 e 87 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamati come disciplina generale, in base alla quale l'imposta si applica a tutti i redditi dei soggetti diversi dalle persone fisiche
art. 2697 c.c.
l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione grava sul soggetto che la invoca
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali previste per gli enti associativi hanno natura derogatoria rispetto alla disciplina generale dell'imposizione sui redditi e non possono essere applicate in via automatica.
- Quando l'Amministrazione contesta la perdita della qualifica di ente non commerciale, il contribuente che invoca il regime agevolativo deve provare i presupposti fattuali che legittimano il beneficio.
- Le attività svolte da un'associazione a favore dei propri associati e le quote associative non sono commerciali solo nei limiti previsti dalla legge, mentre l'ente può comunque svolgere attività d'impresa soggette a imposizione.
- In tema di esenzioni o regimi fiscali favorevoli, la parte che li invoca sopporta l'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.
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