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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13420/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società ha acquistato, in una vendita competitiva nell'ambito di un fallimento, un immobile in cui erano presenti rifiuti da smaltire e ha poi domandato l'ammissione al passivo, in prededuzione, per il costo dell'asporto e dello smaltimento dei rifiuti. Il credito è stato escluso dal giudice delegato e l'opposizione allo stato passivo è stata respinta dal Tribunale. In cassazione la società acquirente ha dedotto, con un primo motivo, violazione o falsa applicazione dell'art. 101 l.fall. sostenendo che il termine annuale per la domanda tardiva non dovesse decorrere dall'acquisto dell'immobile, ma dalla data in cui l'immobile era stato liberato dall'affittuaria del ramo aziendale, poiché fino ad allora i rifiuti sarebbero stati ancora gestiti come beni aziendali. Con un secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 276 c.p.c., lamentando che il Tribunale non avesse esaminato ulteriori domande ritenute assorbite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non fosse aderente alla ratio decidendi del decreto impugnato, perché il Tribunale non aveva fondato il rigetto solo sul dies a quo della tardività, ma soprattutto sul fatto decisivo che l'immobile era stato acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, con piena consapevolezza della presenza dei rifiuti e senza alcuna garanzia assunta dalla procedura in ordine al loro smaltimento. Tale affermazione, non specificamente censurata, era di per sé sufficiente a sorreggere il rigetto dell'opposizione, rendendo recessiva la questione sulla decorrenza del termine. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non conteneva una reale critica al provvedimento, ma era formulato solo per consentire una decisione nel merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 l.fall.

    Le domande di ammissione al passivo dei crediti sopravvenuti devono essere presentate nel termine annuale decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni per partecipare al concorso; tuttavia, nel caso deciso, la Corte ha ritenuto assorbente la diversa ratio fondata sull'accettazione dell'acquisto nello stato di fatto e di diritto del bene, senza garanzie sullo smaltimento dei rifiuti.

  • art. 111 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente come base della richiesta di ammissione in prededuzione.

  • art. 111-bis l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente come base della richiesta di ammissione in prededuzione.

  • art. 276 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché non configurava una vera critica al provvedimento impugnato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva del provvedimento impugnato, limitandosi a censurare un passaggio secondario o non decisivo.
  • Se il bene è acquistato nell'ambito di una procedura competitiva nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con espressa evidenza della presenza di criticità e senza assunzione di garanzie da parte della procedura, l'acquirente non può poi imputare alla massa i costi di smaltimento dei materiali presenti, quando tale accettazione costituisca la base decisiva del rigetto dell'opposizione.
  • La domanda di ammissione al passivo per crediti sopravvenuti va correlata al momento in cui maturano le condizioni per la partecipazione al concorso; tuttavia, tale profilo può restare non decisivo se il credito è comunque incompatibile con le condizioni contrattuali di acquisto accettate dall'avente causa.
  • Una censura che non contenga una reale critica alla decisione impugnata, ma sia proposta solo per consentire una definizione della controversia nel merito, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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