Cassazione Penale, Sentenza n. 42468/2023 del 18/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame sulla custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva: 1) errata applicazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. ("contestazione a catena") chiedendo la retrodatazione della decorrenza della misura al momento dell'esecuzione di una precedente custodia (1/3/2019), sostenendo che gli elementi indiziari relativi al reato associativo erano già desumibili dagli atti all'epoca; 2) vizio motivazionale e manifesta illogicità nella valutazione delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., in particolare per non aver adeguatamente considerato il tempo trascorso e la personalità del prevenuto, ed aver mantenuto la misura carceraria senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui non sussistevano i presupposti per applicare la "contestazione a catena": pur essendovi connessione qualificata tra reati, al momento della prima ordinanza non erano desumibili dagli atti gli elementi idonei e sufficienti a giustificare la successiva misura cautelare (indagini complesse, informativa tardiva). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato la ricostruzione del giudice di merito: il delitto ex art. 74 DPR 309/90 determina la doppia presunzione cautelare (esigenze di custodia e adeguatezza esclusiva della carcerazione), per cui la custodia in carcere è stata mantenuta in modo proporzionato e motivato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, codice di procedura penale
se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma
La norma disciplina la retrodatazione dei termini della custodia quando si adottano più misure per fatti collegati; la Corte ricostruisce tre ipotesi operative (connessione qualificata senza rinvio a giudizio, connessione qualificata con rinvio a giudizio, e connessione non qualificata) e precisa che la retrodatazione richiede che, al momento della prima ordinanza, fossero desumibili dagli atti gli elementi idonei e sufficienti per la successiva misura, salvo i casi di connessione qualificata emersi nello stesso procedimento
art. 274, lett. c), codice di procedura penale
Individua le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato); la sentenza conferma che per il delitto ex art. 74 DPR 309/90 opera una presunzione rafforzata circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sul delitto di detenzione e spaccio di stupefacenti; rilevante perché oggetto della precedente condanna eseguita il 1° marzo 2019
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sull'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; la sua contestazione produce, per la giurisprudenza e per il giudice, la doppia presunzione cautelare che giustifica la custodia cautelare in carcere
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative codice di procedura penale
Prevede obblighi del direttore dell'istituto penitenziario in relazione alle comunicazioni sugli atti decisori; la sentenza dispone la trasmissione del provvedimento al direttore per gli adempimenti previsti
Corte costituzionale, sent. n. 408/2005 e n. 233/2011
Richiamate per spiegare l'ampliamento dell'applicabilità della "contestazione a catena" (ossia la possibilità di retrodatazione anche per fatti diversi quando gli elementi erano già desumibili dagli atti) e per i limiti posti dalla Corte costituzionale alle formulazioni originarie della norma
Massime di principio
- La "contestazione a catena" (art. 297, comma 3, c.p.p.) può determinare la retrodatazione della decorrenza dei termini della misura cautelare solo se, al momento della prima ordinanza, gli elementi idonei e sufficienti per la successiva misura erano già desumibili dagli atti; il mero sospetto o la successiva acquisizione di indizi non è sufficiente
- Occorre distinguere tra tre ipotesi: a) connessione qualificata nello stesso procedimento (retrodatazione automatica); b) connessione qualificata con decreto di rinvio a giudizio intervenuto (retrodatazione solo se gli elementi erano desumibili prima del rinvio); c) connessione non qualificata o procedimenti distinti (retrodatazione solo se elementi idonei erano già negli atti e, se procedimenti distinti, se sono davanti alla stessa autorità e la separazione è frutto di scelta investigativa)
- La valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è rimessa al giudice di merito e la Cassazione esercita sindacato molto limitato: deve essere dimostrato un vizio logico-giuridico o mancanza di motivazione, non bastano contestazioni meramente assertive
- La contestazione di retrodatazione richiede prove oggettive che dimostrino la conoscenza, da parte del pubblico ministero, degli elementi necessari alla misura successiva al momento della prima ordinanza; la mera esistenza di intercettazioni o riprese non prova automaticamente che tali elementi fossero state valutabili a quel tempo
- In ipotesi di reati gravi come l'associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 DPR 309/90) sorge una presunzione cautelare rafforzata che rende più agevole per il giudice ritenere la necessità della custodia carceraria, salvo che la difesa dimostri il venir meno degli elementi di pericolosità
- Per chi si trovi in situazioni analoghe, è fondamentale documentare con atti specifici e datati (informative, trascrizioni, prove facilmente consultabili) che tali elementi erano effettivamente già disponibili al momento della prima misura, al fine di ottenere la retrodatazione
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