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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2647/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Do Value ha impugnato il decreto che ha rigettato la sua opposizione alla esclusione dal stato passivo del credito ipotecario di €135.000 concesso a Giuseppe Di Maio il 3 settembre 2010. La ricorrente contestava la ritenuta strumentalità del mutuo rispetto alle attività illecite del proposto e l'esclusione della sua buona fede. Sosteneva che il finanziamento era stato erogato per l'acquisto di un'abitazione (prezzo d'acquisto €75.000) e che la documentazione bancaria (CUD del mutuatario, prospetti INPS, garanzia della signora Carollo, polizze assicurative) dimostrava la congruità dell'operazione e la plausibilità della capacità di rimborso, non potendosi richiedere alla banca indagini extra rispetto alla normale diligenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, ratione temporis e in base alla novella del 2017, per l'ammissione del credito sono richiesti sia l'assenza di strumentalità del credito all'attività illecita sia la buona fede del creditore. Il Collegio ha condiviso il ragionamento del Tribunale che ha presunto la strumentalità del mutuo in ragione della corrispondenza temporale tra l'erogazione (periodo di pericolosità sociale del proposto 2006-2014) e la situazione economica incongruente (mutuo €135.000 rispetto a prezzo di acquisto €75.000, redditi dichiarati esigui, depositi bancari modesti, garante con reddito basso). La ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione e a dimostrare la propria buona fede (assenza di collusione, inconsapevolezza credibile, errore scusabile sulla situazione apparente). La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), art. 52 lett. b)

    Per l'ammissione del credito nello stato passivo in sede di confisca di prevenzione sono richiesti congiuntamente la non strumentalità del credito rispetto all'attività illecita e la buona fede del creditore; in caso di erogazione nel periodo di pericolosità sociale del proposto la strumentalità si presume salvo prova contraria.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 59 comma 6

    Disciplina il procedimento di opposizione allo stato passivo nel procedimento di prevenzione; consente al terzo creditore di impugnare le determinazioni del giudice dell'esecuzione.

  • Novella n. 161 del 2017

    Ha inciso sul testo dell'art. 52 imponendo la valutazione congiunta della non strumentalità e della buona fede per l'ammissione dei crediti nella fase di prevenzione; la giurisprudenza applica la versione post-novella ratione temporis.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata

    es. Sez. 6, n. 32524 del 01/06/2015; Sez. 6, n. 14143 del 2019; Sez. 6, n. 7136 del 2016 etc.

    Orientamenti consolidati: la strumentalità di un mutuo concesso durante la pericolosità sociale si presume; il creditore può superare la presunzione dimostrando assenza di collusione, inconsapevolezza credibile ed errore scusabile; sproporzioni manifeste tra redditi e importo del mutuo o inesattezze documentali possono integrare la mancanza di buona fede.

Massime di principio

  • Quando un mutuo è erogato nel periodo in cui il destinatario è già segnato da pericolosità sociale, la strumentalità del credito rispetto ad attività illecite si presume; tocca al creditore fornire prove efficaci per confutare tale presunzione.
  • La buona fede del creditore richiede prova della mancanza di collusione, di una inconsapevolezza credibile sulle attività del debitore e, ove invocato, di un errore scusabile sulla situazione apparente del mutuatario; la sola conformità formale della documentazione non è sempre sufficiente.
  • Una marcata sproporzione tra importo del mutuo e prezzo di acquisto dell'immobile, o tra il mutuo e i redditi dichiarati, è un forte indice contrario all'ammissione del credito e può giustificare l'esclusione per mancanza di buona fede.
  • La banca non è tenuta a svolgere indagini giudiziarie o a consultare banche dati investigative, ma deve esercitare una normale e attenta diligenza nella verifica della documentazione e della coerenza economica dell'operazione; lacune o incongruenze rilevanti possono incidere negativamente sulla valutazione della buona fede.
  • In procedimenti di prevenzione il terzo creditore può ricorrere in Cassazione anche per vizi di motivazione, dato il carattere autonomo del giudizio sull'esecuzione e l'impossibilità, di norma, di un secondo esame di merito.

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