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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30494/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 16/12/2021 per plurimi profili: mancata o insufficiente motivazione sull'applicazione della continuazione tra procedimenti; errore nella qualificazione o nella prova di reati contestati (in particolare ricettazione ed estorsione, anche nella forma tentata); mancata o carente motivazione su recidiva e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; errata applicazione o motivazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis e dell'aggravante "delle più persone riunite"; errori di calcolo e di dosimetria della pena (anche in relazione al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e all'aumento per continuazione); vizi generici di motivazione (mancanza, illogicità, contraddittorietà). Alcuni ricorrenti invocano anche l'insufficienza dell'elemento materiale per la ricettazione e richieste di annullamento o riforma della misura sanzionatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato prevalentemente inammissibili i ricorsi (Ciriello Vincenzo; D'Amico Salvatore; Dario Carlo; Grassia Sergio; Marigliano Antonio; Marigliano Stanislao), confermando così in via definitiva le rispettive condanne e responsabilità; per tali ricorsi è stata disposta la condanna alle spese e, per la determinazione dell'inammissibilità, il pagamento in favore della cassa delle ammende di complessivi €3.000,00. Per REALE MARIO la Corte ha ritenuto sussistere un profilo di insufficiente motivazione circa la consumazione del reato di ricettazione (in particolare la certezza che la promessa riguardasse somme già disponibili nel patrimonio del promittente) e ha annullato la sentenza in quella parte, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Per TARASCIO GENNARO la Corte ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio (errore nel calcolo della pena e nel bilanciamento tra aggravanti/attenuanti), rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per la riformulazione della dosimetria; la dichiarazione di responsabilità è stata invece ritenuta irrevocabile. In sintesi: la maggior parte dei ricorsi è stata respinta per inammissibilità, con conferma delle condanne; due posizioni hanno ottenuto annullamenti parziali e rinvii (Reale e Tarascio) per questioni specifiche di diritto e motivazione.

Norme richiamate

  • art. 17 disp. att. cod. proc. pen. (comma 3-bis)

    menzionata nell'atto introduttivo del ricorso

    norma richiamata per la sintesi dei motivi in cassazione; utilizzata per enunciare i motivi riassunti in ricorso ex procedura speciale

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))

    art. 606 lett. e) citato nella motivazione

    richiama lo standard di sindacato della motivazione in Cassazione: la censura per manifesta illogicità richiede un livello estremo; la Corte rigetta censure meramente alternative o generiche

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616 citato per le conseguenze dell'inammissibilità

    prevede conseguenze economiche per i ricorsi inammissibili; la Corte ha condannato alle spese e fissato equitativamente la somma da versare alla cassa delle ammende

  • art. 69 cod. pen.

    art. 69 richiamato nella parte relativa al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti

    la Corte ricorda che il bilanciamento è unitario e deve considerare tutte le circostanze insieme, non operare raffronti isolati

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    richiamata nella disamina del reato di ricettazione

    la giurisprudenza citata e la Corte segnalano che, per talune ipotesi, occorre valutare se l'accordo riguardi somme già esistenti (o un inizio di consegna) per poter ritenere consumato il reato di ricettazione; in assenza di elementi certi la condanna può essere annullata e rimessa al merito

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    art. 629 citato nella contestazione delle aggravanti e nella determinazione della pena

    utilizzato per fissare il riferimento della pena base e per valutare l'erroneità del calcolo quando la Corte d'appello ha eliminato o valorizzato aggravanti

  • art. 416-bis cod. pen. (aggravante di associazione mafiosa)

    art. 416-bis comma 1 menzionato nei motivi

    la Corte valuta che l'uso dell'aggravante è correlato alla struttura dell'imputazione e ai fatti indicati; la legittimità dell'applicazione è rimessa al giudizio di merito ma la Cassazione verifica la correttezza della motivazione

  • art. 606 comma terzo e art. 609 comma secondo cod. proc. pen.

    richiamati nel contesto delle questioni deducibili per la prima volta in Cassazione

    la Corte ricorda che non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate in appello, salvo eccezioni specifiche

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione sindaca la legittimità e la completezza della motivazione, non la rivalutazione probatoria: questioni di fatto e valutazioni probatorie sono riservate al merito e non sono riesaminabili in sede di legittimità se proposte come mera alternativa.
  • Motivi di appello o di cassazione generici o cumulativi (mancanza/contraddittorietà/illogicità) sono inammissibili: occorre specificare quale vizio si assume e fornire una concreta indicazione del punto di illegittimità.
  • Sull'applicazione della recidiva e delle attenuanti generiche la Cassazione verifica la sufficienza della motivazione del giudice di merito; se il casellario mostra pluralità di iscrizioni e collegamenti con ambienti criminosi, il giudice può negare il beneficio salvo elementi concreti di dissociazione o ravvedimento.
  • Per la configurazione della ricettazione la giurisprudenza richiede attenzione alla natura dell'accordo: se l'accordo riguarda somme già disponibili o c'è un principio di consegna, il reato può ritenersi consumato; in assenza di tali elementi la questione è di merito e può determinare annullamento e rinvio.
  • Il calcolo della pena e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (art. 69 c.p.) devono essere effettuati unitariamente: errori in tale operazione possono giustificare l'annullamento parziale per la sola determinazione del trattamento sanzionatorio e il rinvio per nuovo giudizio.
  • La Corte richiede il rispetto degli standard procedurali: questioni non dedotte in appello non possono essere prospettate per la prima volta in Cassazione, salvo rilevabilità d'ufficio o impossibilità di dedurle precedentemente.

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