Cassazione Penale, Sentenza n. 4256/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna per furto consumato e furto tentato (bottiglie di vino). Il motivo principale del ricorso mirava a far valere la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata sostituzione della pena detentiva breve con misure alternative (libertà controllata o multa). Si contestava che i giudici del merito avessero dato rilievo a circostanze inesistenti (la sussistenza di arresti domiciliari per altra causa) e ad uno stato depressivo non dimostrato, influendo negativamente sulla valutazione della meritevolezza per la sostituzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sostituzione delle pene detentive brevi sia rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p., e che la Corte territoriale non abbia dato una motivazione manifestamente illogica: essa aveva tenuto conto del comportamento complessivo dell'imputata, della pluralità dei reati, di un precedente specifico e di una misura cautelare annotata in atti (arresti domiciliari, per diverso addebito). È stato inoltre rilevato l'abuso di alcol e l'assenza di cure domiciliari come elementi negativi per un giudizio prognostico favorevole. Per questi motivi l'impugnazione non ha superato il vaglio di ammissibilità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
La Corte richiama che la sostituzione di pene detentive brevi è discrezionale e deve rispettare i criteri di determinazione della pena previsti dall'art. 133 c.p., valutando tra l'altro le modalità del fatto e la personalità del condannato; la decisione del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o violazione di legge
art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689
Nel contesto della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, la valutazione segue criteri analoghi a quelli dell'art. 133 c.p., ma non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri elencati da quest'ultimo; pertanto il giudice di merito può motivare la scelta di non sostituire la pena anche senza affrontare ogni singolo parametro
Massime di principio
- La sostituzione di pene detentive brevi con misure alternative è una valutazione discrezionale del giudice di merito: per impugnare con successo occorre dimostrare una manifesta illogicità o un errore di diritto nella motivazione
- Fattori rilevanti negativi ai fini della sostituzione possono essere la recidiva o precedenti specifici, la pluralità dei reati e l'esistenza di misure cautelari in corso (anche se riferite a diverso addebito) se risultanti dagli atti
- Stati psicologici o patologici dedotti (es. depressione) devono essere provati e documentati per influire favorevolmente sulla prognosi; la semplice allegazione non basta
- L'abuso di sostanze e la mancata adesione a trattamenti terapeutici possono giustificare il diniego di misure alternative per la carenza di un giudizio prognostico favorevole
- In Cassazione il controllo sulla sostituzione della pena è limitato: se la motivazione del giudice di merito risulta coerente e ancorata a elementi processuali la Suprema Corte ne può dichiarare l'inammissibilità
- Il ricorrente assoggettato a ricorso inammissibile può essere condannato alle spese e, se in colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
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