Sentenza n. 1604/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento 1) del provvedimento prot. n. 69720 del 08.10.2025 di “autorizzazione riviviscenza di cui alla CDM n. 86/2015 del 18/06/2015”, rilasciato dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana a favore della ditta individuale “Ormeggio Eolie di Alessi Marco” per uno specchio acqueo di mq. 1.483,00 per il posizionamento di un pontile galleggiante per unità da diporto e collocazione sull’arenile di un basamento in cls amovibile, in località Porto delle Genti nel Comune di Lipari; 2) nonché, occorrendo, del parere favorevole prot. n. 68127 dell’1.10.2025, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, compreso ogni ulteriore atto comunque presupposto e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione regionale dell’8 ottobre 2025 alla "riviviscenza" della concessione demaniale marittima n. 86/2015 per il posizionamento stagionale di un pontile galleggiante e la collocazione di un basamento amovibile, nonché il parere favorevole della Capitaneria di Porto di Lipari
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Lipari ha impugnato l’autorizzazione regionale sostenendo, in primo luogo, la violazione delle proprie competenze e garanzie partecipative, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione, anche in relazione alla radicale trasformazione dell’area costiera conseguente a lavori pubblici di ricostruzione della spiaggia, protezione dell’abitato e riqualificazione ambientale. Con il secondo motivo ha dedotto che la concessione n. 86/2015, avente durata fino al 31 dicembre 2015, fosse definitivamente scaduta e che l’ordinamento non contemplasse un istituto di "riviviscenza" di una concessione estinta; la riattivazione avrebbe quindi costituito il rilascio di un nuovo titolo, da assoggettare a procedura comparativa, oltre a presentare una diversa estensione dell’area assentita. Con il terzo motivo ha censurato la mancata acquisizione dei pareri degli enti competenti, la mancata verifica della conformità urbanistica e al P.U.D.M. e l’omessa valutazione di incidenza ambientale per la ricadenza dell’area in un sito Natura 2000. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione della circolare regionale del 3 aprile 2025 e delle disposizioni che attribuiscono ai Comuni la competenza per i procedimenti di rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime. La controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso, la carenza di legittimazione e interesse del Comune e l’asserita natura meramente ricognitiva della riviviscenza; le amministrazioni hanno sostenuto che il titolo fosse stato semplicemente riattivato dopo la sospensione e che non si trattasse di una nuova concessione.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività: l’atto lesivo era l’autorizzazione dell’8 ottobre 2025, mentre la nota del 12 settembre 2025 aveva natura meramente endoprocedimentale e non lesiva, limitandosi a comunicare la cessazione della sospensione e a richiedere il parere della Capitaneria. Ha inoltre escluso che si fosse formata una conferenza di servizi o che il Comune fosse tenuto a sollecitare l’autotutela ai sensi della disciplina regionale. Ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse del Comune, quale ente esponenziale della comunità locale e titolare di competenze amministrative e urbanistiche direttamente incise dall’atto regionale. Ha invece estromesso dal giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, poiché il ricorso non deduceva specifici vizi del parere della Capitaneria di Porto. Nel merito, il ricorso è stato accolto sulla base della fondatezza del secondo motivo. Il Collegio ha applicato i principi delle Adunanze Plenarie n. 17 e 18 del 2021, secondo cui le concessioni demaniali per attività turistico-ricreative e di ormeggio sono soggette ai principi di concorrenza e di evidenza pubblica derivanti dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; le proroghe automatiche incompatibili con il diritto dell’Unione devono essere disapplicate e le concessioni cessano comunque di produrre effetti alla data individuata dall’Adunanza Plenaria. La concessione n. 86/2015 aveva una durata espressamente limitata al 31 dicembre 2015 e, anche considerando le proroghe successivamente intervenute, aveva cessato ogni efficacia al più tardi il 31 dicembre 2023. Le successive proroghe legislative e amministrative, compreso il D.A. regionale del 4 maggio 2026, non potevano riattivare un titolo ormai definitivamente privo di effetti. L’amministrazione non poteva quindi disporre la "riviviscenza" di una concessione estinta: l’eventuale nuovo affidamento avrebbe richiesto una procedura selettiva trasparente, imparziale e non discriminatoria. Le ulteriori censure sono state assorbite perché presupponevano l’originaria persistente vigenza della concessione. Il provvedimento regionale e gli atti impugnati sono stati annullati; il Ministero è stato estromesso e le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 12 direttiva 2006/123/CE
un’autorizzazione, quale una concessione di occupazione del demanio marittimo, sia rilasciata per una durata limitata adeguata e non possa prevedere la procedura di rinnovo automatico
La disposizione, avente effetto diretto secondo il giudice, impone una procedura selettiva imparziale e trasparente quando le autorizzazioni riguardano risorse naturali scarse e vieta le proroghe automatiche.
artt. 49 e 56 TFUE
Le proroghe automatiche delle concessioni demaniali sono incompatibili con le libertà fondamentali dell’Unione e devono essere disapplicate.
art. 1, comma 1, d.l. 131/2024, convertito in l. 166/2024
continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027
La proroga automatica prevista dalla norma non può essere applicata se non è funzionale a una procedura selettiva già programmata o avviata e se contrasta con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE.
art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione
È richiamato con riferimento alle varianti delle concessioni demaniali marittime, ma non può costituire fondamento per la riviviscenza di un titolo definitivamente estinto.
art. 16 l. 84/1994
carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale
La nozione di servizi portuali riguarda le operazioni portuali sulle merci e non comprende i porti turistici né le concessioni di specchi acquei per pontili destinati all’ormeggio di imbarcazioni da diporto.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il potere di sollecitare l’autotutela previsto dalla disciplina della conferenza di servizi non era esercitabile dal Comune, poiché non vi era stata una conferenza di servizi alla quale il Comune avesse partecipato.
art. 26, comma 1, c.p.a.
È stato richiamato, insieme all’art. 92, comma 2, c.p.c., per giustificare la compensazione integrale delle spese.
Massime di principio
- Una concessione demaniale marittima per il posizionamento di pontili o punti di ormeggio per unità da diporto rientra nell’ambito applicativo dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, anche se l’attività non è qualificabile come servizio portuale ai sensi dell’art. 16 della l. 84/1994.
- Le concessioni demaniali marittime soggette al regime delle risorse naturali scarse devono essere affidate mediante una procedura selettiva trasparente, imparziale e non discriminatoria; le proroghe automatiche incompatibili con il diritto dell’Unione devono essere disapplicate dalle amministrazioni senza necessità di una previa pronuncia di illegittimità costituzionale.
- Una concessione demaniale con durata espressamente limitata a una determinata data non può essere successivamente fatta rivivere mediante un atto amministrativo meramente ricognitivo o di riattivazione, una volta che il titolo abbia definitivamente cessato di produrre effetti.
- La proroga legislativa fino al 30 settembre 2027 può essere compatibile con il diritto dell’Unione soltanto se è concretamente funzionale a una procedura selettiva già programmata o avviata e se l’atto dà conto delle ragioni oggettive che rendono necessario il tempo ulteriore; non può invece operare come proroga automatica svincolata dalla gara.
- Il Comune è legittimato a impugnare un provvedimento regionale incidente su un’area demaniale situata nel proprio territorio quando deduca sia la lesione delle proprie competenze amministrative e urbanistiche sia un pregiudizio concreto e attuale agli interessi della collettività locale.
- La decorrenza del termine per impugnare va individuata nell’atto effettivamente lesivo; una nota endoprocedimentale che comunica la cessazione della sospensione e richiede un parere non è autonomamente impugnabile se non produce ancora la lesione dedotta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1233/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 219/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1242/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1243/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →