Ordinanza n. 153/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura comparativa per il convenzionamento di prestazioni di diagnostica per immagini, inclusa la determina di individuazione delle strutture private e assegnazione dei volumi di attività e del tetto di spesa
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata ha proposto ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, contro gli atti adottati dall'AST di Pesaro Urbino nell'ambito della procedura comparativa ex art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, finalizzata al convenzionamento per la gestione di prestazioni di diagnostica per immagini destinate alla popolazione residente nella Provincia di Pesaro e Urbino. Sono stati impugnati, tra gli altri, gli atti di approvazione del fabbisogno, di avvio della procedura e dello schema di avviso pubblico, di nomina della commissione di valutazione, il verbale dei lavori, la ripartizione dei volumi quantitativi di prestazioni e l'individuazione del tetto di spesa, nonché la determina conclusiva e una successiva nota dell'AST. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i singoli vizi dedotti; precisa tuttavia che erano state formulate censure e sollevate eccezioni preliminari, ritenute meritevoli di approfondimento nella fase di merito. La ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione cautelare dell'esecuzione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Il Collegio ha ritenuto che le censure e le eccezioni preliminari richiedessero un necessario approfondimento in sede di merito, senza quindi definire in questa fase il fumus delle doglianze. Quanto al pregiudizio dedotto, lo ha qualificato come meramente patrimoniale e, pertanto, suscettibile di ristoro in sede di merito. Inoltre, ha rilevato che la ricorrente aveva sottoscritto la convenzione relativa alle prestazioni diagnostiche di propria competenza e che le erogazioni erano già in corso; tale situazione rendeva prevalente, allo stato, l'interesse pubblico alla continuità e all'ordinata fornitura delle prestazioni sanitarie. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
Procedura comparativa ai sensi dell’art. 8 quinquies del D.lgs n. 502/92 smi
La disposizione costituisce la base normativa della procedura comparativa finalizzata al convenzionamento delle strutture private per l'erogazione di prestazioni sanitarie.
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale prevista dal codice del processo amministrativo.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le censure e le eccezioni preliminari richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può riservarne l'esame alla fase di merito senza anticipare una definitiva valutazione sulla fondatezza del ricorso.
- Il pregiudizio esclusivamente patrimoniale, ove ristorabile in sede di merito, non è di per sé sufficiente a giustificare la sospensione cautelare dell'atto impugnato.
- Nella comparazione cautelare degli interessi, la continuità e l'ordinata erogazione di prestazioni sanitarie possono prevalere sull'interesse economico della struttura privata alla sospensione degli atti di convenzionamento, soprattutto quando la struttura abbia sottoscritto la convenzione e le prestazioni siano già in corso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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