Cassazione Civile, Ordinanza n. 08948/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda revocatoria ordinaria proposta da una creditrice nei confronti degli acquirenti di un immobile, assunto come atto pregiudizievole alle ragioni creditorie maturate verso l'originario proprietario, poi deceduto. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva rigettato il gravame dei soccombenti. Questi ultimi hanno quindi proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, le parti hanno depositato tempestivo atto di adesione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., con richiesta di integrale compensazione delle spese, e la difesa dei ricorrenti ha insistito con memoria per la declaratoria conseguente. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia/adesione e della volontà delle parti di definire il giudizio con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il giudizio di legittimità estinto per accettata rinuncia. Ha inoltre ordinato all'Ufficio del Libro fondiario di Tione la cancellazione dell'annotazione della domanda giudiziale. Ha escluso il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando il principio secondo cui tale obbligo non opera in caso di rinuncia al ricorso, perché previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità. Non ha pronunciato sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La Corte richiama la disciplina della rinuncia al ricorso per cassazione e osserva che, in presenza di adesione/accettazione e richiesta delle parti, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto; non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi della norma richiamata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma modificativa che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, non si applica l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, perché la previsione ha carattere eccezionale e si riferisce soltanto a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando le parti manifestano concordemente la volontà di definire il giudizio con compensazione integrale delle spese, la Corte può dare atto della chiusura del processo senza statuire sulle spese di legittimità.
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