Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13648/2022 del 08/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 192 c.p.p., per mancata indicazione degli elementi a fondamento della condanna (in particolare se il veicolo rientrasse nel precetto dell'art. 73 D.Lgs. n. 159/2011 e la circostanza dell'essere stato fermato all'interno di una stazione di servizio) e per errato diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131‑bis c.p.; 2) nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello per essere stata eseguita mediante consegna all'avvocato difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8‑bis c.p.p., forma che il ricorrente riteneva applicabile solo alle notificazioni successive alla prima.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la notificazione della citazione per il giudizio d'appello consegnata al difensore di fiducia ai sensi dell'art.157, comma 8‑bis c.p.p. è legittima perché non si tratta della "prima notificazione" del procedimento ma di un atto successivo (il giudizio d'appello presuppone già il primo grado). Sul primo motivo ha ritenuto il ricorso generico e non confrontato con le motivazioni di merito: le sentenze di merito avevano però accertato che il veicolo era un motociclo Piaggio Exagon 125 (quindi soggetto all'obbligo di patente) e che l'imputato, pacificamente sottoposto a misura di prevenzione, era stato sorpreso alla guida, e avevano congruamente escluso l'applicabilità dell'art.131‑bis c.p. per la rilevata pericolosità sociale e i numerosi precedenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 D.Lgs. n. 159 del 2011

    Usata come riferimento alla figura normativa che sanziona la guida senza patente se il soggetto è sottoposto a misura di prevenzione; il veicolo (125 cc) rientra tra quelli per i quali è richiesta patente.

  • art. 192 cod.proc.pen.

    Richiede che il giudice motivi la decisione indicando gli elementi di fatto e di prova; la Corte ha escluso il vizio perché il ricorrente non ha confrontato specificamente le motivazioni di merito.

  • art. 131‑bis cod.pen.

    Norma sulla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte territoriale ha escluso la sua applicabilità sulla base della pericolosità sociale e dei precedenti dell'imputato.

  • art. 157, comma 8‑bis cod.proc.pen.

    Consente la notificazione di atti al difensore di fiducia (se non questi abbia tempestivamente rifiutato); interpretata come legittima anche per la citazione al giudizio d'appello, poiché non si tratta della prima notificazione dell'intero procedimento.

  • artt. 178 lett. c) e 179 cod.proc.pen.

    Richiamati dal ricorrente come norme che sanciscono nullità; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza di nullità in relazione alla modalità di notificazione contestata.

Massime di principio

  • La notificazione all'avvocato di fiducia ai sensi dell'art.157, comma 8‑bis c.p.p. è valida per atti successivi e per la citazione in appello se l'avvocato non ha rifiutato l'incarico nei modi e termini di legge; non equivale alla prima notificazione dell'intero procedimento.
  • In cassazione i motivi che impugnano la motivazione di merito devono confrontarsi puntualmente con le risultanze e le argomentazioni della sentenza impugnata: censure generiche o ipotetiche sono dichiarate inammissibili.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131‑bis) è difficilmente riconosciuta quando dall'accertamento emerge una significativa pericolosità sociale del soggetto o ricorrono precedenti penalmente rilevanti.
  • Chi propone ricorso in cassazione deve indicare in modo specifico gli errori di diritto o di logica probatoria compiuti dal giudice di merito e fornire elementi concreti a sostegno della diversa valutazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può essere prevista l'irrogazione di somme a titolo di ammenda/cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.