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Sentenza

Sentenza del 01/02/2022 n. 2980 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di rettifica/liquidazione e di cartelle relativi a compravendita di terreni nel Comune di Massalengo: il primo avviso (26/4/2010) elevava il valore dichiarato dei terreni da €3.399.188,00 a €8.164.809,00 e la cartella era stata notificata solo ai venditori; il secondo avviso (3/3/2011) chiedeva imposte suppletive applicando l'aliquota ordinaria invece dell'agevolata erroneamente usata in registrazione. I contribuenti avevano ottenuto parziale accoglimento in primo grado e la CTR aveva confermato in appello; sono state previamente proposte impugnative in Cassazione da F. s.r.l., dai venditori e, nel secondo procedimento, dall'Agenzia.

La decisione

Le due cause (R.G. n. 11841/2013 e R.G. n. 10868/2014) sono state riunite per ragioni di economia e unità di giudizio. La società F. s.r.l. ha presentato istanza di definizione ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (art. 6), con pagamento della prima rata; non essendo stata chiesta la trattazione ai sensi dell'art. 6, comma 13 del D.L. n. 119 entro il termine del 31/12/2020, il processo si è estinto per cessata materia del contendere. Conseguenza: dichiarata l'estinzione dei giudizi riuniti e le spese dei giudizi estinti restano a carico della parte che le ha anticipate; la Corte esclude l'applicazione del cd. 'doppio contributo'. È richiamata la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 3.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 10 e 13

    La definizione agevolata prevista dall'art. 6 comma 10, perfezionata con il pagamento della prima rata, integra causa di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere; il comma 13 stabilisce che, in caso di estinzione per tale causa, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e disciplina i termini per chiedere la trattazione.

  • Codice di procedura civile, art. 335

    La riunione delle impugnazioni è obbligatoria se investono lo stesso provvedimento; può essere disposta facoltativamente anche se i provvedimenti sono diversi ma connessi, per evitare soluzioni contrastanti e per ragioni di economia processuale.

  • Codice di procedura civile, art. 391, comma 3

    Anche dopo la definizione della controversia e l'estinzione per cessata materia del contendere, le parti possono chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi di questo articolo, nei limiti e termini previsti.

Massime di principio

  • Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018 e ne perfeziona i pagamenti, il giudizio può estinguersi per cessazione della materia del contendere; occorre però rispettare i termini procedurali per richiedere la trattazione, altrimenti decade la possibilità di proseguire il contenzioso.
  • Quando più atti impositivi sono connessi (stesso atto di riferimento o medesimo oggetto), il giudice può riunire i procedimenti per ragioni di economia e per evitare decisioni contrastanti; la riunione può essere disposta anche in sede di legittimità.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate (secondo l'art. 6, comma 13 del D.L. n. 119/2018); non si applica automaticamente un 'rimborsamento' o il cd. doppio contributo.
  • La definizione prevista dal D.L. n. 119/2018 concerne la materia fiscale oggetto della domanda di definizione: se un secondo avviso comprende e integra quanto richiesto nel primo, l'istanza di definizione può estinguere entrambi i giudizi collegati.
  • È utile, quando si aderisce a procedure di definizione, presentare anche l'istanza di trattazione nei termini previsti per evitare la perdita della possibilità di ottenere una decisione favorevole in sede giudiziale.

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