Cassazione Civile, Ordinanza n. 10509/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La controversia non riguarda il merito della lite decisa con l'ordinanza n. 4554/2022, ma la successiva richiesta di correzione di errore materiale di quella ordinanza. Nel giudizio di cassazione definito nel 2022 il ricorrente originario aveva visto rigettati il primo e il terzo motivo di ricorso, accolto il secondo motivo e cassata senza rinvio la sentenza impugnata; in quel dispositivo era stata posta la condanna alle spese in favore della controricorrente, ma il difensore della parte ricorrente, che aveva dichiarato di essere antistatario, lamentava l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in suo favore, richiesta che risultava inserita nella memoria ex art. 378 c.p.c. La controparte sosteneva invece che la domanda non fosse accoglibile perché la dichiarazione di antistatario era contenuta solo nella memoria conclusiva. La Corte è stata quindi chiamata a stabilire se l'omessa distrazione delle spese potesse essere emendata con il procedimento di correzione e se la richiesta formulata nella memoria conclusiva fosse tempestiva e ammissibile.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale. Ha affermato che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, quando la relativa istanza sia stata effettivamente formulata dal difensore antistatario, è emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., rimedio applicabile anche alle pronunce della Cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. Ha inoltre ritenuto che la richiesta di distrazione possa essere proposta anche nella memoria ex art. 378 c.p.c. o nella memoria conclusiva del rito camerale, perché tale atto costituisce l'ultimo momento di interlocuzione tra le parti e il collegio. Conseguentemente ha disposto l'inserimento, sia nella motivazione sia nel dispositivo della precedente ordinanza, della formula che ordina la distrazione delle spese in favore del difensore del ricorrente. La Corte ha inoltre precisato che non occorreva statuire sulle spese del presente giudizio di correzione, non essendovi una parte soccombente in senso proprio.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Costituisce, insieme all'art. 288 c.p.c., il rimedio per correggere l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese quando si tratti di errore materiale emendabile.
art. 288 c.p.c.
È richiamato quale base procedurale del procedimento di correzione degli errori materiali.
art. 93, comma 2, c.p.c.
Viene richiamato come norma coerente con la correzione, in quanto prevede la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario e il collegamento con il suo credito per onorari e spese.
art. 391-bis c.p.c.
Rende applicabile il procedimento di correzione degli errori materiali anche alle pronunce della Corte di cassazione.
art. 378 c.p.c.
La memoria illustrativa può contenere validamente l'istanza di distrazione delle spese.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria depositata nel rito camerale è trattata come ultimo atto di interlocuzione tra parti e collegio, idoneo a veicolare l'istanza di distrazione.
art. 91 c.p.c.
È evocato solo nel dibattito sulle spese del procedimento di correzione, ma la Corte esclude di dover provvedere in mancanza di una soccombenza in senso proprio.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, quando la richiesta sia stata effettivamente proposta e non si controverta sulla sua esistenza, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, e non richiede l'uso dei normali mezzi di impugnazione.
- La domanda di distrazione delle spese del giudizio di cassazione può essere formulata validamente anche nella memoria ex art. 378 c.p.c. o nella memoria conclusiva del rito camerale, poiché tale atto costituisce l'ultimo momento utile di interlocuzione con il collegio.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione e risponde a esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo, oltre a consentire al difensore distrattario di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale non va automaticamente liquidata la disciplina delle spese, quando il contraddittorio si sia risolto in un mero chiarimento senza una vera soccombenza di una parte rispetto all'altra.
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