Cassazione Civile, Ordinanza n. 33533/2021 del 11/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il dipendente, già proveniente dall'area delle Ferrovie dello Stato e poi transitato nei ruoli ministeriali, aveva ottenuto in precedenza un assegno ad personam qualificato come non riassorbibile, nel quale era stato ricompreso anche il premio di esercizio. Dopo un successivo passaggio per mobilità volontaria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'amministrazione aveva invece applicato il principio del reformatio in peius e aveva progressivamente riassorbito l'assegno a seguito dei miglioramenti economici intervenuti. Il lavoratore ha chiesto l'accertamento del diritto a mantenere l'assegno personale non riassorbibile, con condanna dell'amministrazione al pagamento della differenza mensile dal 1 marzo 2001. In cassazione ha denunciato violazione dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 40/2010, sostenendo che un provvedimento del 2 dicembre 2003 avesse espressamente qualificato l'assegno come non riassorbibile e che tale qualificazione impedisse ogni riduzione futura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., rilevando che la decisione impugnata era conforme a un orientamento consolidato di legittimità. Ha affermato che, nei passaggi di personale e nelle procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in assenza di una disciplina speciale che preveda espressamente la non riassorbibilità o la continuità del trattamento economico, vale il principio generale della riassorbibilità degli assegni ad personam. Ha inoltre precisato che la determinazione dirigenziale richiamata dal ricorrente non aveva valore normativo generale né poteva vincolare in senso derogatorio rispetto alla legge e alla contrattazione collettiva, oltre a riferirsi a un diverso passaggio di personale e a un contesto normativo non più sovrapponibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. n. 165/2001
invocato dal ricorrente a sostegno della pretesa di mantenimento dell'assegno; la Corte ha ritenuto che non escluda, nel caso di mobilità volontaria, il principio generale della riassorbibilità in mancanza di una disciplina speciale contraria.
art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 40/2010, conv. in l. n. 73/2010
richiamato dal ricorrente come base della pretesa di non riassorbibilità; la Corte non ne ha tratto un effetto derogatorio rispetto al principio generale affermato dalla giurisprudenza.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
fondamento dell'inammissibilità del ricorso, poiché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta del relatore e il rito camerale non partecipato.
art. 34 d.lgs. n. 29 del 1993
richiamato dalla Corte, come norma da cui deriva il principio generale della riassorbibilità degli assegni ad personam nel pubblico impiego privatizzato.
art. 19 d.lgs. n. 80 del 1998
citato quale disposizione sostitutiva della precedente disciplina, a base del principio generale di riassorbibilità.
art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001
indicato come norma vigente che recepisce il principio generale della riassorbibilità nei passaggi di personale.
art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato per affermare che la contrattazione collettiva determina gli elementi del trattamento economico complessivo e le sole modalità applicative del riassorbimento, non potendo derogare al principio generale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato cui si applica il raddoppio.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, in caso di passaggio di personale o mobilità volontaria, l'assegno ad personam è in linea generale riassorbibile nei successivi incrementi retributivi, salvo che una fonte normativa speciale disponga espressamente la sua non riassorbibilità o la conservazione del trattamento economico indipendentemente dalle dinamiche del nuovo comparto.
- La contrattazione collettiva può disciplinare gli elementi del trattamento economico complessivo e le modalità applicative del riassorbimento, ma non può derogare al principio legale generale della riassorbibilità degli assegni ad personam.
- Un atto datoriale di gestione del rapporto, privo di efficacia normativa generale, non può fondare un diritto soggettivo alla non riassorbibilità se non è conforme alla legge e alla contrattazione collettiva, né può essere automaticamente esteso a un successivo trasferimento avvenuto in un diverso contesto normativo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento di legittimità consolidato e il ricorrente non prospetta argomenti idonei a mutare tale indirizzo.
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