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Ordinanza

Ordinanza n. 2411/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 2541/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione Prima Quater, di accoglimento della domanda cautelare ai fini della fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio n. 2541/2026, che aveva accolto la domanda cautelare ai fini della sollecita fissazione del merito. La controversia riguarda l'assegnazione della vincitrice di un concorso, in relazione alla richiesta di applicazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, e alla clausola del bando che precludeva l'assegnazione dei vincitori nelle province di origine e di residenza. Dal testo non risultano specificati ulteriori motivi d'appello; il Consiglio di Stato ha esaminato il fumus boni iuris e il periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per concedere la tutela cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che l'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 non sembra attribuire al lavoratore un diritto soggettivo alla scelta della sede, poiché la locuzione "ove possibile" lascia all'amministrazione un ambito di discrezionalità. Ha inoltre considerato non irrilevante, prima facie, la mancata tempestiva impugnazione della clausola del bando che vietava l'assegnazione dei vincitori nelle province di origine e residenza. Quanto al periculum, ha dato atto che il TAR aveva già fissato la trattazione ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, legge n. 104/1992

    La disposizione non sembra attribuire al lavoratore un diritto soggettivo alla scelta della sede, lasciando all'amministrazione un ambito di discrezionalità.

  • art. 55 c.p.a.

    La fissazione della trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, incide sulla valutazione del periculum, poiché consente una sollecita definizione della controversia.

  • art. 62 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • L'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, nella parte in cui consente il trasferimento o la scelta della sede "ove possibile", non configura in capo al lavoratore un diritto soggettivo incondizionato alla sede richiesta, ma lascia all'amministrazione un margine di discrezionalità.
  • In sede cautelare, la mancata tempestiva impugnazione di una clausola espressa del bando può incidere negativamente sul fumus boni iuris della pretesa diretta a ottenere un'assegnazione incompatibile con quella clausola.
  • Quando il giudice di primo grado abbia già fissato la trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., tale circostanza può escludere o attenuare il periculum in mora necessario per la concessione della misura cautelare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMobilità, trasferimenti e comandiTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDecadenza e tardività

Testo integrale

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