Cassazione Penale, Sentenza n. 15112/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato "non doversi procedere" ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per mancata querela relativamente al reato di cui agli artt. 624 e 625 c.p. (furto di energia elettrica pari a 35077,249 KWh) ritenendo tardiva la richiesta del Pubblico Ministero di contestare in dibattimento l'aggravante di cui al n.7 dell'art. 625 c.p. (energia elettrica come bene destinato a pubblico servizio) e quindi sopravvenuta la improcedibilità. Il Procuratore ha impugnato per violazione di legge sostenendo che la contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. può essere validamente effettuata in dibattimento fino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale, senza autorizzazione del giudice, e che il Tribunale non poteva precludere tale esercizio dell'azione penale né pronunciarsi sull'improcedibilità prima di consentire il contraddittorio previsto dall'art. 519 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso del Procuratore fondato: ha censurato la sentenza del Tribunale per avere precluso al Pubblico Ministero il potere-dovere di formulare la contestazione suppletiva dell'aggravante ex art. 625 n.7 c.p. e per aver pronunciato de plano la declaratoria di "non doversi procedere" ex art. 129 c.p.p. prima di consentire l'effettiva manifestazione dell'azione penale nella formulazione aggiornata. La Corte ha qualificato il comportamento del giudice come nullità assoluta attinente all'esercizio dell'azione penale (artt. 178 e 179 c.p.p.), ha affermato che il PM poteva validamente contestare l'aggravante in dibattimento e che, una volta effettuata la contestazione suppletiva, il giudice doveva provvedere sul nuovo capo di imputazione dopo aver garantito il termine e le garanzie difensive ai sensi dell'art. 519 c.p.p. (riesplicitazione del contraddittorio). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata per violazione di legge e per nullità procedurali, con ordine di procedere sulla base dell'imputazione così integrata (ovvero rimessione al giudice di merito perché provveda conformemente a quanto disposto dalla Corte).
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
L'art. 129 impone al giudice l'obbligo di declarare immediatamente specifiche cause di non punibilità che risultino dagli atti, ma non autorizza il giudice a pronunciarsi de plano e prematuramente quando la causa di non procedibilità può essere resa irrilevante da una contestazione suppletiva del PM; il giudice deve rispettare il contraddittorio e le regole proprie della fase dibattimentale prima di adottare la declaratoria.
art. 517 c.p.p.
L'art. 517 consente al Pubblico Ministero di contestare in dibattimento un reato concorrente o una circostanza aggravante; la norma non richiede né il consenso dell'imputato né l'autorizzazione del giudice e quindi il giudice non può precludere l'effettuazione della contestazione suppletiva limitandone la temporalità nel dibattimento.
art. 516 c.p.p.
Disciplina le "nuove contestazioni" in dibattimento e, insieme con l'art. 517, regola l'adeguamento dell'imputazione in corso di dibattimento per rispecchiare gli elementi emersi nel corso del processo.
art. 518 c.p.p.
Prevede la disciplina per la contestazione di un fatto nuovo e attribuisce al presidente del collegio un potere autorizzatorio diverso rispetto alla contestazione di circostanze aggravanti ex art. 517, sottolineando l'assenza di poteri analoghi del giudice rispetto alla contestazione prevista dall'art. 517.
art. 519 c.p.p.
"salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva"; "il tempo concesso dal giudice non può essere inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429"
Garantisce all'imputato il diritto a un termine per preparare la difesa quando il PM effettua una contestazione suppletiva (tranne che per la recidiva), con l'obbligo del giudice di concedere un termine non inferiore a quello previsto dall'art. 429; pertanto, dopo la contestazione suppletiva il giudice deve riaprire il contraddittorio e garantire le garanzie difensive.
art. 521 c.p.p.
Imposta il principio di correlazione tra imputazione e sentenza: il giudice deve pronunciarsi sulla imputazione effettivamente contestata all'imputato.
artt. 178 e 179 c.p.p.
La violazione dei limiti dell'esercizio dell'azione penale e della corretta formulazione dell'imputazione costituisce nullità assoluta di ordine generale; il comportamento del giudice che preclude illegittimamente l'azione del PM integra tali nullità.
art. 85 D.Lvo 150/2022
La riforma ha inciso sul regime di procedibilità di alcuni reati (introducendo limiti temporali per la querela), ma non impedisce al PM di esercitare in dibattimento la contestazione suppletiva ex art. 517 quando dagli atti emerga una circostanza che muta la procedibilità (es. aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio).
art. 625 c.p.
Comma che prevede, tra le aggravanti, la circostanza relativa alla destinazione del bene (n.7). La qualificazione dell'energia elettrica come "bene destinato a pubblico servizio" era centrale perché, se riconosciuta, mutava la procedibilità del reato da querela a ufficio.
art. 112 Cost.
Garantisce l'obbligatorietà dell'azione penale: ne deriva l'obbligo/dovere del PM di esercitare l'azione e il potere di adeguare in dibattimento l'imputazione ai fatti emersi.
Sentenza Corte Cost. 9 luglio 2015 n. 139
Ha evidenziato che la contestazione tardiva di circostanze aggravanti puo' determinare un significativo mutamento del quadro processuale e che l'assenza di strumenti equivalenti a quelli previsti per fatti nuovi (es. patteggiamento/abbreviato) può determinare disparità di trattamento: da ciò discende la necessità di garantire adeguate tutele difensive quando la contestazione avviene in dibattimento.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero può effettuare in dibattimento la contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p. fino alla chiusura dell'istruzione dibattimentale; il giudice non può impedirla né dichiararla "tardiva" per ragioni di decorrenza della querela.
- Quando la contestazione suppletiva muta la procedibilità del reato (ad es. da querela a procedibilità d'ufficio per riconoscimento dell'aggravante), il giudice deve consentire il contraddittorio previsto dall'art. 519 c.p.p. e valutare la nuova imputazione anziché pronunciare de plano una declaratoria di improcedibilità ex art. 129 c.p.p.
- Il divieto per il giudice di sindacare preventivamente l'ammissibilità della contestazione suppletiva deriva dalla natura esclusiva del potere del PM di formulare nuove contestazioni in dibattimento; il ruolo del giudice è quello di decidere sulla imputazione così come modificata dopo aver garantito le difese.
- La violazione del corretto esercizio dell'azione penale e della formulazione dell'imputazione (preclusione illegittima del potere del PM) integra nullità assolute di ordine generale (artt. 178 e 179 c.p.p.) impugnabili con ricorso per cassazione per motivi di diritto.
- In casi simili è fondamentale verificare se la circostanza aggravante sia già risultata dagli atti di indagine: se sì, la contestazione suppletiva deve essere ammessa e il giudice deve concedere il termine difensivo ex art. 519; se la circostanza emerge solo in dibattimento, valgono comunque le regole sugli atti nuovi ma con la necessità di garantire il contraddittorio.
- Prima di dichiarare l'improcedibilità o qualsiasi causa estintiva o di non punibilità, il giudice deve assicurare che non vi siano elementi processuali (es. contestazione suppletiva del PM) che possano incidere sulla riconduzione del fatto alla punibilità d'ufficio; l'accelerazione decisionale che impedisca il pieno contraddittorio è illegittima.
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