Cassazione Civile, Ordinanza n. 21539/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionati)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di alcuni ex dipendenti volta a ottenere la riliquidazione della pensione complementare erogata dal fondo di previdenza del personale di un istituto di credito. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado favorevole ai pensionati; il fondo proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza, articolando un unico motivo di censura. Nelle more della decisione, però, il ricorrente depositava distinti atti di rinuncia al ricorso nei confronti dei controricorrenti, con relativa accettazione della rinuncia da parte loro.
La decisione
La Corte di cassazione non entra nel merito del motivo di ricorso perché prende atto della rinuncia del fondo ricorrente, accettata dalle controparti, e dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti. Precisa inoltre che, per effetto dell'esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
consente la trattazione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza entro il termine indicato.
art. 391 c.p.c.
la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo di cassazione.
art. 391, comma 4, c.p.c.
giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità in conseguenza dell'estinzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, ove accettata dalle parti intimate, determina l'estinzione del processo senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, il giudice può compensare le spese del giudizio di legittimità.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia impedisce ogni pronuncia sul merito della controversia e sui motivi dedotti nel ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21440/2024 del 31/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21467/2024 del 31/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21476/2024 del 31/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21477/2024 del 31/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21480/2024 del 31/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21484/2024 del 31/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →