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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21539/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pensionati)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di alcuni ex dipendenti volta a ottenere la riliquidazione della pensione complementare erogata dal fondo di previdenza del personale di un istituto di credito. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado favorevole ai pensionati; il fondo proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza, articolando un unico motivo di censura. Nelle more della decisione, però, il ricorrente depositava distinti atti di rinuncia al ricorso nei confronti dei controricorrenti, con relativa accettazione della rinuncia da parte loro.

La decisione

La Corte di cassazione non entra nel merito del motivo di ricorso perché prende atto della rinuncia del fondo ricorrente, accettata dalle controparti, e dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Dispone la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti. Precisa inoltre che, per effetto dell'esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    consente la trattazione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza entro il termine indicato.

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo di cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità in conseguenza dell'estinzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, ove accettata dalle parti intimate, determina l'estinzione del processo senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, il giudice può compensare le spese del giudizio di legittimità.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia impedisce ogni pronuncia sul merito della controversia e sui motivi dedotti nel ricorso.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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