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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06189/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, ha contestato la mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità e, in via subordinata, la mancata configurazione della forza maggiore, sostenendo che gli allontanamenti dal domicilio erano stati determinati da contrasti e liti con gli altri occupanti dell'alloggio. Ha inoltre censurato il rigetto della richiesta di particolare tenuità del fatto, ritenendo che la condotta non dovesse essere punita ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello sia nell'escludere lo stato di necessità, mancando una situazione di grave pericolo per la persona con caratteri di indilazionabilità e cogenza, sia nell'escludere la forza maggiore, poiché l'imputata avrebbe potuto adottare alternative lecite, come richiedere l'intervento della polizia o rivolgersi all'autorità giudiziaria. È stato ritenuto infondato anche il motivo sulla particolare tenuità del fatto, in considerazione della recidiva, dei precedenti specifici per evasione e della reiterazione delle condotte di allontanamento, elementi incompatibili con l'occasionalità del fatto e indicativi di intensità del dolo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    norma incriminatrice del delitto di evasione dagli arresti domiciliari, rispetto alla quale la Corte ha verificato la sussistenza degli elementi costitutivi e l'assenza di esimenti.

  • art. 54 c.p.

    la causa di giustificazione dello stato di necessità è configurabile solo in presenza di un grave pericolo per la persona, attuale, indilazionabile e cogente, tale da non lasciare alternative lecite alla violazione della legge.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto va esclusa quando la condotta non sia occasionale e risulti invece connotata da reiterazione, precedenti specifici e intensità del dolo.

  • art. 99 c.p.

    la recidiva è stata valorizzata come indice ostativo alla particolare tenuità del fatto e come sintomo di propensione a delinquere.

  • art. 81 c.p.

    i precedenti episodi di evasione erano stati ritenuti avvinti dalla continuazione e sono stati considerati nel giudizio sulla tenuità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di ricorso inammissibile, la Corte ha applicato la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel delitto di evasione, l'esimente dello stato di necessità richiede una situazione di grave pericolo per la persona, attuale e non altrimenti evitabile; mere tensioni o litigi con gli occupanti del domicilio non bastano.
  • La forza maggiore o il caso fortuito non sono configurabili quando l'imputato dispone di alternative lecite per evitare la violazione degli obblighi restrittivi, come chiedere l'intervento delle forze dell'ordine o dell'autorità giudiziaria.
  • La valutazione dei presupposti di forza maggiore e caso fortuito è essenzialmente di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione completa e логica.
  • La particolare tenuità del fatto è incompatibile con condotte reiterate, con precedenti specifici per il medesimo reato e con una condotta che evidenzi intensità del dolo e non occasionalità.
  • La recidiva e la reiterazione di episodi delittuosi possono assumere rilievo ostativo nella valutazione della particolare tenuità del fatto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in doglianze manifestamente infondate contro una motivazione di merito adeguata e immune da vizi logici manifesti.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

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