Cassazione Penale, Sentenza n. 11688/2025 del 24/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 23/04/2024 che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto contro la sentenza del GIP dell'11/02/2022. L'appello era stato depositato in forma cartacea il 23/06/2022 presso la cancelleria del Tribunale di Crotone, ma pervenuto al Tribunale di Milano il 06/07/2022, oltre il termine fissato al 27/06/2022. Il ricorrente deduceva che, alla data del deposito, era ancora applicabile la disciplina emergenziale (d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L.176/2020) che consentiva il deposito dell'impugnazione anche in altra cancelleria ai sensi dell'art. 582, comma 2, c.p.p., chiedendo in subordine la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. Inoltre proponeva censure di merito sulla insufficienza del compendio probatorio, sulla qualificazione di reato associativo, sulla dosimetria della pena e sulle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che, nel vigore del d.l. 28 ottobre 2020 n.137 (conv. L. n.176/2020) — efficace anche fino al 31/12/2022 per effetto delle successive disposizioni transitorie — era consentito anche il deposito analogico degli atti di impugnazione nella cancelleria del luogo in cui si trovavano le parti ai sensi dell'art. 582, comma 2, c.p.p. Ne consegue che l'appello era stato presentato nei termini e quindi era ammissibile. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito le restanti censure. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Milano per il giudizio.
Norme richiamate
art. 582, comma 2, cod. proc. pen.
le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria ... del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento ... in tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato
La Cassazione ha interpretato la norma nel senso che, nel periodo di vigenza della disciplina emergenziale introdotta dal d.l. 137/2020 conv. L.176/2020, era ancora consentito il deposito analogico dell'impugnazione presso la cancelleria locale; tale deposito è valido e rende tempestivo l'impugnazione anche se il documento giunge materialmente alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento oltre il termine, purché il deposito nella cancelleria locale sia antecedente alla scadenza.
art. 24, comma 6-bis, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 176/2020)
La disposizione ha introdotto la possibilità del deposito telematico delle impugnazioni in regime emergenziale, ma la Corte ha rilevato che essa non ha escluso né sostituito a pena di inammissibilità le forme analogiche di deposito previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p.
art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021 n.228 (conv. L.)
Richiamata per spiegare la conservazione di efficacia della disciplina emergenziale fino al 31/12/2022; la Cassazione usa tale riferimento per collocare temporalmente la persistenza della possibilità di deposito analogico.
art. 87, d.lgs. n.150/2022
Cita la questione sollevata dal ricorrente circa il differimento dell'entrata in vigore della riforma del processo penale, ma la Corte ha ritenuto applicabile comunque la disciplina emergenziale al periodo considerato.
art. 175, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come base per una richiesta alternativa di rimessione in termini per affidamento sul regime transitorio; la Corte non ha ritenuto necessario entrare nel merito dopo aver dichiarato l'appello ammissibile.
artt. 192 e 605 cod. proc. pen.; artt. 110, 114 e 116 cod. pen.; artt. 24 e 11 Cost.
Norme richiamate nella difesa per contestare la valutazione probatoria, la partecipazione ai reati, la dosimetria e i profili di legittimità costituzionale; la Corte di Cassazione non ha esaminato queste questioni nel merito perché ha risolto il ricorso sul primo motivo relativo all'ammissibilità.
Massime di principio
- Se un'impugnazione viene depositata presso la cancelleria di un tribunale diverso da quello che ha emesso il provvedimento entro il termine previsto, il deposito è valido ai fini della tempestività quando, nel periodo di vigenza della disciplina emergenziale (d.l. 137/2020 conv. L.176/2020 e successivi provvedimenti transitori), era consentito il deposito analogico: non è necessario che la cancelleria che ha emesso il provvedimento riceva materialmente l'atto prima della scadenza.
- La previsione del deposito telematico introdotta in regime emergenziale non ha avuto natura esclusiva a pena di inammissibilità, quindi le forme 'analogiche' (deposito cartaceo in cancelleria locale, consegna tramite incaricato o posta) restano valide se consentite dalla disciplina transitoria vigente al momento del deposito.
- In presenza di norme transitorie o di rinvii nell'entrata in vigore di nuove disposizioni procedurali, è fondamentale valutare quale disciplina fosse concretamente applicabile alla data del deposito (non alla data di ricezione), e documentare il deposito con prove (ricevute di cancelleria, data di protocollazione locale, invii raccomandati/PEC) per dimostrare tempestività.
- Se il giudice di merito dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione e affronta comunque il merito, la Cassazione può comunque sindacare la declaratoria di inammissibilità; tuttavia, una decisione sulla ammissibilità decide la possibilità di instaurare il rapporto processuale e rende superfluo l'esame del merito fino a quando l'ammissibilità non sia risolta.
- In caso di dubbio sul regime applicabile al momento del deposito (es. successive riforme o differimenti), è strategico chiedere alternativamente la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. e raccogliere tempestiva documentazione che dimostri l'affidamento sul regime transitorio.
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