Ordinanza n. 14053/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento – previa tutela cautelare -del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato, emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka in data 23/11/2025, Prot. NV-11553 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, della comunicazione dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma del 20/11/2025, Prot. N° Istanza: RM0108910941, con cui è stato comunicato il "rifiuto della richiesta di nulla osta”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka e comunicazione del rifiuto della richiesta di nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma
Esito
La controversia
Il ricorso è stato proposto congiuntamente dal cittadino extra-comunitario destinatario del diniego del visto e dal potenziale datore di lavoro, cittadino italiano. Il Collegio, rilevata ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. la possibile inammissibilità del ricorso collettivo, ha individuato due questioni: il potenziale datore di lavoro potrebbe essere privo di legittimazione processuale a impugnare in via principale il diniego del visto, poiché il provvedimento è rivolto al lavoratore straniero; inoltre, la procura speciale alle liti del cittadino straniero non risulta legalizzata nelle forme prescritte. Alle parti è stato assegnato termine per il deposito di memorie sulle questioni rilevate d'ufficio.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né ha deciso la domanda cautelare. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti, mediante avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., i dubbi relativi alla legittimazione processuale del potenziale datore di lavoro e alla mancata legalizzazione della procura speciale del cittadino straniero. Ha assegnato alle parti 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per presentare memorie e ha fissato la successiva udienza camerale al 1 dicembre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Visto l'art. 73, comma 3 cpa
Il Collegio deve sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio che possono incidere sulla decisione, assegnando un termine per il contraddittorio scritto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a sostegno della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione potenzialmente decisiva e non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., rinviando la decisione.
- Il soggetto che intenda impugnare in via principale un diniego di visto d'ingresso deve dimostrare una posizione giuridica propria, concreta e attuale collegata all'atto; la mera qualità di potenziale datore di lavoro italiano non determina automaticamente la legittimazione a impugnare un provvedimento destinato al lavoratore straniero.
- La procura speciale alle liti conferita da un cittadino straniero deve risultare legalizzata nelle forme prescritte; la mancanza di tale formalità può porre una questione di ammissibilità della costituzione processuale e del ricorso.
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