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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11148/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per abnormità l'ordinanza con la quale il GIP, preliminarmente al giudizio abbreviato relativo alle imputazioni per gli artt. 646 e 494 c.p., ha disposto la separazione e la restituzione degli atti al PM quanto all'imputazione di appropriazione indebita per procedere per il delitto di peculato. Il ricorrente sostiene che si sia determinata una indebita regressione del procedimento a una fase prodromica all'esercizio dell'azione penale non per diversità materiale del fatto ma per semplice diversa qualificazione giuridica della condotta

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza di restituzione degli atti ai sensi dell'art. 521 c.p.p. non sia impugnabile con ricorso per cassazione come atto abnorme, essendo inquadrabile nel sistema processuale anche quando sia disposta per diversa qualificazione giuridica. La Corte ha inoltre precisato che per "fatto diverso" va inteso sia un fatto con diversa imputazione mantenendosi invariato materialmente, sia un fatto che presenti elementi essenziali della condotta e/o dell'evento parzialmente difformi dalla contestazione originaria. Per l'inammissibilità del ricorso il Campana è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Consente al giudice del dibattimento di disporre la restituzione degli atti al PM per diversità del fatto; l'ordinanza così emessa non è impugnabile tramite ricorso per cassazione come provvedimento abnorme e la nozione di "fatto diverso" comprende sia fatti materialmente diversi sia fatti con elementi essenziali parzialmente difformi rispetto alla contestazione originaria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Autorità per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000.

  • artt. 646 e 494 cod. pen.

    Costituiscono le imputazioni originarie per le quali era stato ammesso il rito abbreviato; la pronuncia ha riguardato la restituzione di parte degli atti al PM per diversa qualificazione (peculato vs appropriazione indebita).

  • Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022 (giurisprudenza Corte di Cassazione)

    Definizione e delimitazione dell'istituto dell'abnormità: abnorme è il provvedimento che non è inquadrabile nel sistema processuale o che, pur rientrando in astratto nei poteri del giudice, si esplica al di fuori dei casi consentiti causando deviazione funzionale o strutturale (esercizio di potere non attribuito o in situazione processuale radicalmente diversa). Tale principio è stato richiamato per escludere l'abnormità dell'ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • L'ordinanza del giudice del dibattimento che dispone la restituzione degli atti al PM ai sensi dell'art. 521 c.p.p. per "diversità del fatto" non è tipicamente aggredibile in cassazione per abnormità; la sua eventuale errata valutazione non la rende automaticamente abnorme.
  • La nozione di "fatto diverso" va interpretata in senso ampio: include sia una diversa fattispecie materiale sia situazioni in cui gli elementi essenziali della condotta o dell'evento risultano parzialmente difformi e richiedono una nuova ricostruzione.
  • L'abnormità è rimessa a casi gravi e limitati: esercizio di un potere non attribuito o deviazione completa rispetto alla situazione prevista dalla legge, oppure provvedimenti che determinino una stasi irrimediabile del processo.
  • La mera riclassificazione giuridica della condotta (es. da appropriazione indebita a peculato) che porti alla restituzione degli atti al PM non costituisce di per sé una regressione illegittima del procedimento.
  • In caso di ricorso per cassazione inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma per la Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso.

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