Ordinanza n. 161/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di riesame e revoca del divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al resistente (autorità prefettizia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame finalizzata alla revoca del precedente divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudice ha deciso la domanda cautelare prescindendo dal loro esame.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del periculum in mora, ritenuto requisito indefettibile, insieme al fumus boni iuris, per l’accoglimento della tutela cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Il giudice ha rilevato che l’impugnazione riguarda principalmente il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame del divieto di detenzione di armi e che la perdurante efficacia di tale rigetto non è idonea, nelle more della decisione di merito, a provocare un pregiudizio grave e irreparabile. La valutazione è stata svolta senza prendere posizione sui motivi di ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
uno dei due elementi indefettibili per l’accoglimento della domanda ex art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede anche la sussistenza del periculum in mora; in sua assenza la domanda deve essere rigettata, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere rigettata quando non sia dimostrato il periculum in mora, inteso come rischio di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito, anche se il giudice non si sia ancora pronunciato sui motivi di illegittimità dedotti.
- Quando l’impugnazione cautelare concerne il rigetto di un’istanza di riesame o di revoca di un precedente provvedimento amministrativo, il giudice deve valutare autonomamente se la perdurante efficacia del rigetto possa arrecare un pregiudizio grave e irreparabile; la mera permanenza dell’atto non è sufficiente a integrare il periculum in mora.
- Il difetto di uno dei presupposti indefettibili della tutela cautelare è sufficiente per il rigetto della domanda, senza necessità di svolgere una valutazione conclusiva sul fumus boni iuris.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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