Ordinanza n. 393/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento in data 28 aprile 2026, con il quale, in riferimento alla procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di gestione di spiagge attrezzate comunali, stagione 2026-2028 (CIG BAF1DDC6D6), il Responsabile Unico di detta procedura ha disposto l’esclusione dalla gara “del concorrente RTI costituendo venere Azzurra formato da Paolini S.A.S. di Stefano e Dario Paolini & C. + La Rotonda di Benedetti Alessandro”; - dell’atto del RUP in data 14.5.2026, di conferma del predetto provvedimento di esclusione (doc. n. 2); - di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale, e per l’accertamento del diritto delle ricorrenti a essere riammesse alla procedura di gara e, se del caso, per l'annullamento ex tunc o, in subordine, ex nunc dell’aggiudicazione e del contratto ove medio tempore, rispettivamente, disposta e sottoscritto in subordine, per la condanna dell'Ente resistente al risarcimento dei danni per equivalente nella misura che ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio e di ogni altro danno arrecato alle società ricorrenti per effetto degli atti impugnati In ulteriore subordine, per la condanna del Comune resistente a procedere a una riedizione della gara emendata dei vizi dedotti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio di gestione di spiagge attrezzate comunali, confermata dal RUP
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'esclusione dalla gara e la successiva conferma del RUP, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti e, nel merito, la riammissione alla procedura, l'eventuale annullamento dell'aggiudicazione e del contratto, il risarcimento del danno o la riedizione della gara. L'esclusione è stata disposta perché il Piano Economico-Finanziario (PEF), richiesto dalla lex specialis come elemento dell'offerta economica, non era stato inserito nella relativa documentazione, ma nella documentazione amministrativa. Le ricorrenti hanno contestato gli atti di gara, ma il testo dell'ordinanza non specifica ulteriori motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo che il ricorso non presentasse, allo stato, un fumus boni iuris favorevole. È incontestato che le ricorrenti non abbiano allegato il PEF all'offerta economica, collocandolo invece nella documentazione amministrativa: tale condotta integra la violazione della lex specialis e del principio di separazione tra documentazione amministrativa ed elementi dell'offerta economica. Il Collegio ha inoltre rilevato che non era stata dimostrata un'oggettiva impossibilità di rispettare le prescrizioni del bando inserendo il PEF nella corretta sezione dell'offerta. La trattazione di merito è stata fissata al 10 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- La collocazione del Piano Economico-Finanziario nella documentazione amministrativa, anziché nella documentazione relativa all'offerta economica come prescritto dalla lex specialis, costituisce violazione delle regole di gara e del principio di separazione tra documentazione amministrativa ed elementi dell'offerta economica.
- La violazione delle modalità di presentazione dell'offerta può giustificare l'esclusione quando il concorrente non dimostri l'oggettiva impossibilità di conformarsi alle prescrizioni del bando.
- In sede cautelare, la mancata dimostrazione dell'oggettiva impossibilità di rispettare la lex specialis e la riconosciuta violazione delle modalità di separazione della documentazione escludono un positivo apprezzamento del fumus boni iuris.
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