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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34383/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto 3 grammi di marijuana e 121 grammi di hashish (con indicazioni di dosi equivalenti). Con un unico motivo proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della fattispecie meno grave di cui al comma 5 dell'art. 73: sosteneva che le quantità e l'importo di 195 euro rinvenuto non dimostravano un'attività organizzata di spaccio, che non era mai stato colto in flagranza di cessione, mancavano elementi quali bilancino, rete di clienti o organizzazione, e che la sostanza poteva costituire scorta per uso personale; chiedeva quindi il riconoscimento della 'tenuità del fatto' ex comma 5 o, comunque, una rivalutazione dei fatti alla luce di circostanze favorevoli (comportamento collaborativo, inserimento lavorativo) già valorizzate come attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di appello per nuovo esame. I giudici di legittimità hanno rilevato che il merito aveva valutato in modo erroneo eccessivamente assorbente il solo dato ponderale: la configurabilità della fattispecie di cui al comma 5 richiede una valutazione complessiva e concreta di tutti gli indici (quantità e qualità della sostanza, modalità, mezzi, circostanze, relazioni con il mercato, capacità di approvvigionamento e rete di assuntori). La Cassazione ha richiamato l'interpretazione restrittiva e conforme ai principi costituzionali (Sezioni Unite e pronunce costituzionali) secondo cui la lieve entità va accertata caso per caso e il dato quantitativo non può, di regola, assorbire automaticamente gli altri elementi; in mancanza di accertamenti adeguati, la sentenza di merito è annullata per errata applicazione dei principi e dovrà essere riesaminata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 (commi 1 e 5)

    La disposizione punisce la detenzione di stupefacenti con una forbice edittale ampia: il comma 5 riconosce la non punibilità o la sanzione meno grave per la 'tenuità del fatto'. La Corte interpreta il comma 5 in senso restrittivo e conforme ai principi costituzionali: la lieve entità va accertata caso per caso valutando complessivamente quantità/qualità della sostanza, mezzi, modalità, circostanze e rapporti con il mercato; il dato ponderale da solo non è normalmente determinante, salvo che sia così rilevante da assorbire gli altri indici.

  • Sezioni Unite Corte di cassazione, sent. n. 35737/2010

    Coordinate ermeneutiche richiamate: il comma 5 'può essere riconosciuto solo in ipotesi di minima offensività', valutando sia dati quantitativi e qualitativi sia mezzi, modalità e circostanze; la decisione deve essere caso per caso e non risolta in astratto. La Cassazione ne sottolinea la necessità di valutazione complessiva.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 179/2017

    La Corte costituzionale ha posto attenzione sulla ragionevolezza e proporzionalità delle pene previste dall'art. 73, comma 1, invitando il legislatore a intervenire; questo orientamento impone un'interpretazione costituzionalmente conforme delle norme, con attenzione al principio di offensività e proporzione tra offesa e pena.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Sez. U. n. 51063/2018, Sez. 6 n. 13982/2018, n. 45061/2022 e n. 812/2022 citate in motivazione)

    Ulteriori orientamenti confermano che la valutazione della lieve entità richiede la considerazione complessiva di elementi quali capacità di azione del soggetto, relazioni con il mercato, quantità movimentata nel tempo, numero di assuntori riforniti, rete organizzativa e modalità di occultamento. Il dato quantitativo o la diversità delle sostanze non precludono automaticamente il riconoscimento della tenuità, salvo che il peso del dato quantitativo sia preponderante.

Massime di principio

  • La qualificazione della 'tenuità del fatto' ex art.73 comma 5 va fatta caso per caso valutando la totalità degli indici: quantità e qualità della sostanza, mezzi e modalità, circostanze dell'azione e rapporti con il mercato.
  • Il dato quantitativo da solo non è normalmente idoneo a escludere la fattispecie meno grave: può essere determinante solo se di tale rilievo da assorbire tutti gli altri elementi.
  • La presenza di denaro, da sola, non prova necessariamente un'attività organizzata di spaccio; va valutata congiuntamente ad altri elementi (bilancini, confezionamento, contatti con fornitori, testimoni, clienti abituali, modalità di occultamento).
  • L'assenza di elementi tipici dello spaccio (flagranza di cessione, bilancini, rete di clienti, prove di rifornimento costante) favorisce l'interpretazione in senso attenuante o la riconduzione alla tenuità; il dubbio probatorio deve essere considerato nel senso meno gravoso per l'imputato.
  • Il giudice deve applicare i principi costituzionali di proporzione e offensività: la pena deve essere commisurata alla gravità concreta del fatto, quindi l'interpretazione della norma deve essere restrittiva rispetto alla punibilità quando emergono elementi che riducono l'offesa.

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