Cassazione Penale, Ordinanza n. 36628/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a mesi due e giorni due di reclusione ed euro 600 di multa per detenzione e porto di un'arma da sparo e di munizioni, in relazione a fatti del 11/12/2021. Con due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito non avessero valutato, ai fini dell'assoluzione, la sua asserita ignoranza circa la presenza del fucile e delle munizioni nell'abitazione, trattandosi di beni appartenuti al padre deceduto, nonché la sua ignoranza dell'obbligo di rinnovare la denuncia. Ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ritenendo il fatto tenue.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano privi di specificità, perché si limitavano a riproporre questioni già esaminate in modo approfondito e non illogico dalla Corte di appello, la quale aveva ritenuto provata la consapevolezza dell'imputato circa la presenza in casa del fucile e delle munizioni, anche in considerazione del fatto che egli li aveva consegnati alla polizia, e aveva escluso la non punibilità ex art. 131-bis c.p. per la non particolare tenuità del fatto. La Corte ha anche evidenziato che il ricorso sollecitava una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile, perché il fatto non è stato considerato particolarmente tenue.
art. 606 c.p.p.
Il controllo di legittimità è limitato alla verifica dei vizi tassativamente previsti; la Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti e delle prove a quella del giudice di merito, se immune da vizi logici o giuridici.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in difetto di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 621 c.p.p.
Richiamato in relazione alla disciplina delle spese conseguenti alla declaratoria di inammissibilità, nei termini della condanna accessoria disposta.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici o si risolvono nella mera riproposizione di questioni già esaminate e motivate in modo non illogico dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può essere richiesta di riesaminare il merito della vicenda, né di sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di appello, salvo che la motivazione impugnata presenti specifici vizi di illogicità manifesta o contraddittorietà.
- L'ignoranza della legge penale non esclude di per sé la responsabilità quando la consapevolezza del fatto sia stata motivatamente accertata dal giudice di merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione concreta della gravità della condotta; essa può essere esclusa quando il giudice ritenga che il fatto non sia, per caratteristiche oggettive e soggettive, di speciale tenuità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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