Cassazione Penale, Sentenza n. 39157/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riconoscimento di un indennizzo per ingiusta detenzione conseguente alla privazione della libertà subita nell'ambito di un procedimento per partecipazione in associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il ricorrente contestava l'ordinanza di rigetto lamentando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314, comma 1, c.p.p. e vizio di motivazione per aver attribuito rilevanza alla trasmissione degli atti relativa a un reato diverso rispetto a quello che aveva giustificato la custodia cautelare, nonché per avere travisato i fatti ritenendo plurime condotte quando la trasmissione riguardava un unico episodio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, sebbene l'imputato sia stato assolto dall'associazione per insufficienza di prove, dalla sentenza di merito emergevano elementi in base ai quali il ricorrente aveva concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (traffico di stupefacenti) relativamente a un episodio specifico. Tale condotta, non smentita in sede di merito e non neutralizzata dalle dichiarazioni dell'ALIANI, è stata valutata come comportamento ostativo all'insorgere del diritto all'indennizzo ex art. 314 c.p.p. La Corte ha inoltre precisato i principi di diritto applicabili (valutazione autonoma ex ante del giudice della riparazione, irrilevanza del silenzio dell'imputato dopo le modifiche normative recenti) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
art. 314, comma 1, codice di procedura penale
Disciplina il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione; la Corte interpreta che il giudice della riparazione deve valutare autonomamente, ex ante, se il ricorrente abbia con dolo o colpa grave contribuito a determinare l'apparenza del reato che ha giustificato la custodia, e che la condotta ostativa deve avere un collegamento causale apprezzabile con il provvedimento cautelare
art. 73, d.P.R. n. 309/1990
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (norme relative agli stupefacenti)
Il comportamento del ricorrente riferibile al reato previsto dall'art. 73 è stato ritenuto dagli ermellini elemento che può ostare al diritto all'indennizzo qualora abbia contribuito a creare la falsa apparenza dell'illecito che ha determinato la misura cautelare
art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188
modifica dell'art. 314 c.p.p. (d.lgs. 8/11/2021, n. 188)
A seguito della modifica normativa è stato ribadito che il silenzio dell'indagato nell'esercizio della facoltà difensiva non rileva quale comportamento ostativo ai fini dell'indennizzo
Massime di principio
- Per ottenere l'indennizzo per ingiusta detenzione il giudice valuta autonomamente, con giudizio ex ante, se il detenuto abbia con dolo o colpa grave contribuito a creare l'apparenza del reato che ha giustificato la detenzione; non è necessario che vi sia un "errore giudiziario" formale
- Una condotta ostativa all'indennizzo deve avere un collegamento causale apprezzabile con il provvedimento cautelare: può riguardare lo stesso reato che ha fondato la custodia o un reato materialmente o funzionalmente collegato
- Il silenzio dell'indagato, dopo le modifiche normative del 2021, non costituisce di per sé comportamento ostativo all'indennizzo se esercitato nell'ambito della facoltà difensiva
- Nel giudizio per la riparazione il giudice deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili rispetto alla sussistenza di comportamenti che rivelino negligenza o dolo in grado di influire sulla decisione cautelare, ma senza riaprire la valutazione della responsabilità penale piena
- Se dalla decisione di merito emergono elementi non smentiti che indicano la partecipazione a reati connessi, tali elementi possono giustificare il rigetto della domanda di indennizzo anche se l'imputato è stato assolto rispetto alla fattispecie principale per insufficienza di prove
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