Sentenza del 29/12/2017 n. 31124 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione il saldo negativo di cassa e alcune spese ritenute indeducibili, relative a pubblicità, prestazioni di terzi, imbiancatura, carburanti e lubrificanti. La società contestava la nullità dell'avviso per difetto di motivazione e censurava nel merito le riprese fiscali. In Cassazione ha inoltre denunciato la motivazione apparente della sentenza d'appello, che aveva richiamato le valutazioni della Commissione tributaria provinciale senza esporle compiutamente, nonché l'omessa pronuncia su specifici motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, limitatamente al profilo relativo alla motivazione della sentenza d'appello sulle questioni di merito. La Commissione tributaria regionale aveva infatti richiamato genericamente la decisione di primo grado, senza riprodurne adeguatamente le argomentazioni né svolgere un'autonoma valutazione dei motivi di impugnazione. Sono stati dichiarati assorbiti il quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono motivo, riguardanti le singole riprese e l'omessa o insufficiente motivazione su di esse. Sono stati invece rigettati il secondo e il terzo motivo: l'assenza nell'avviso dell'indicazione puntuale delle norme violate non determina automaticamente la nullità, purché l'atto esponga i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sufficienti a consentire la difesa, anche mediante il rinvio al processo verbale di constatazione consegnato al contribuente. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Consente di denunciare in Cassazione la nullità della sentenza derivante, tra l'altro, da motivazione apparente o mancante.
Codice di procedura civile, art. 132, n. 4
Richiede che la sentenza contenga una motivazione effettiva sulle ragioni della decisione.
Codice di procedura civile, art. 118 delle disposizioni di attuazione
Impone una redazione concisa, ma non consente una motivazione meramente apparente o il semplice richiamo ad altra decisione senza autonoma valutazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4
Stabiliscono i requisiti della sentenza tributaria, inclusa l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
Impone la motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, consentendo anche il riferimento ad altri atti conosciuti o allegati al contribuente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2
Richiede che l'avviso di accertamento indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5
Prevede l'obbligo di motivazione degli atti relativi all'accertamento IVA.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17
La definizione agevolata delle sanzioni impedisce, secondo la sentenza d'appello richiamata, di ottenere il rimborso delle somme già versate a tale titolo.
Massime di principio
- La motivazione per relationem di una sentenza d'appello è valida solo se il giudice richiama in modo comprensibile le argomentazioni della decisione precedente e spiega perché esse rispondano ai motivi di impugnazione; il semplice richiamo generico non è sufficiente.
- Un avviso di accertamento non è automaticamente nullo perché non cita espressamente tutte le norme violate. È sufficiente che consenta al contribuente di comprendere i fatti contestati e le ragioni giuridiche della pretesa, anche mediante un processo verbale di constatazione previamente consegnato.
- Quando la Cassazione rileva una motivazione apparente o l'omessa pronuncia su specifici motivi, normalmente cassa la sentenza e rinvia al giudice di merito, senza decidere direttamente la fondatezza delle singole riprese fiscali.
- La consegna al contribuente del processo verbale di constatazione può rendere legittimo il richiamo a tale documento nell'avviso, purché il rinvio sia effettivamente idoneo a far comprendere la contestazione e a consentire una difesa concreta.
- La definizione agevolata delle sanzioni già utilizzata dal contribuente può precludere la richiesta di rimborso delle somme versate, anche se l'accertamento viene successivamente contestato.
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