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Sentenza

Sentenza n. 1172/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento a) del provvedimento di decadenza del 24 luglio 2025; b) una agli atti preordinati, conseguenti e/o comunque connessi con quelli che precedono: 1) le comunicazioni a mezzo mail inviate al prof. Peruffo e non conosciute con le quali il M.I.M. ha chiesto di formalizzare l'accettazione alla proposta di assegnazione disponendo la decadenza automatica nel caso di non riscontro delle medesime note di posta elettronica ordinaria, nonché nei limiti di quanto possano occorrere, 2) l'avviso MIM n. 154209 del 7 luglio 2025, 3) le "Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo”, contenute nell'Allegato A al decreto M.I.M. n. 137 dell'11 luglio 2025, 4) il diniego, se espresso per via tacita dal MIM, alla richiesta del ricorrente di voler riprovvedere alla assegnazione in suo favore della docenza classe A061.

Giustizia amministrativa202504120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza dalla proposta di assunzione e cancellazione dalla graduatoria per mancata accettazione telematica della sede assegnata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato tra i vincitori del concorso per la classe di insegnamento A061 nella Regione Campania, era stato dichiarato decaduto dalla proposta di assunzione e cancellato dalla graduatoria perché non aveva confermato entro cinque giorni l’accettazione della sede assegnata. L’Amministrazione aveva inviato una comunicazione mediante posta elettronica ordinaria, contenente il termine per l’accettazione, ma il ricorrente deduceva di non averla mai ricevuta e di non aver ricevuto neppure la prescritta lettera di notifica con il link per effettuare l’accettazione tramite il sistema informatico. Il ricorrente contestava inoltre che il bando non prevedesse tali modalità e termini a pena di decadenza e che le istruzioni operative fossero state adottate successivamente allo svolgimento del concorso e non adeguatamente pubblicizzate. Deduceva, pertanto, l’illegittimità della decadenza, anche per l’assenza di un’espressa volontà di rinuncia e per la sproporzione della sanzione. Il Ministero, dopo l’accoglimento della domanda cautelare, aveva immesso il ricorrente in ruolo con riserva, sostenendo che fosse venuto meno l’interesse alla decisione o che fosse cessata la materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha ritenuto persistente l’interesse alla decisione, poiché l’immissione in ruolo del 15 dicembre 2025 era stata disposta in esecuzione dell’ordinanza cautelare e con riserva, sicché non era definitivamente satisfattiva della pretesa. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha fornito alcuna prova della ricezione, da parte del ricorrente, della comunicazione contenente l’onere di accettazione della sede, né della prescritta lettera di notifica con il link per l’accettazione telematica. L’Amministrazione non poteva quindi imputare al candidato la mancata accettazione e dichiararlo decaduto in assenza della prova che l’informazione necessaria fosse stata effettivamente portata a sua conoscenza. Il giudice ha inoltre escluso di poter esercitare poteri istruttori officiosi per supplire alla mancata produzione, da parte dell’Amministrazione, di prove nella sua disponibilità. Il provvedimento impugnato è stato annullato. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 399, comma 3-quater, d.lgs. 297/1994

    I docenti destinatari di contratti finalizzati all’assunzione devono espressamente dichiarare la volontà di accettare la sede assegnata; in assenza dell’accettazione sono considerati rinunciatari, con decadenza dall’incarico e cancellazione dalla graduatoria.

    La decadenza per mancata accettazione presuppone il rispetto delle modalità previste e la prova che il candidato abbia ricevuto la comunicazione necessaria per effettuare l’accettazione.

  • art. 2, comma 2, d.l. 45/2025, convertito dalla l. 79/2025

    Entro 5 giorni dall’assegnazione della sede o, comunque, entro il 1° settembre qualora l’assegnazione intervenga a decorrere dal 28 agosto, il candidato dovrà espressamente dichiarare la volontà di accettare la sede assegnata mediante la specifica funzione del sistema informativo.

    La disposizione fonda l’obbligo di accettazione espressa e telematica, ma la sua omissione può produrre decadenza solo se l’Amministrazione dimostra di aver correttamente comunicato al destinatario le modalità per adempiere.

  • art. 64 c.p.a.

    Il giudice ha valorizzato la regola sull’onere della prova, rilevando che l’Amministrazione non aveva fornito elementi a dimostrazione della ricezione della comunicazione da parte del candidato.

  • art. 13, comma 2, d.lgs. 59/2017

    La disposizione è richiamata nelle istruzioni operative con riferimento ai contratti destinati all’assunzione del personale docente.

  • art. 18-bis, commi 4 e 5, d.lgs. 59/2017

    Le disposizioni sono richiamate nelle istruzioni operative con riferimento alle ulteriori forme di contratto finalizzato all’assunzione.

Massime di principio

  • La decadenza dalla proposta di assunzione per mancata accettazione della sede assegnata richiede che l’Amministrazione dimostri l’effettiva ricezione, da parte del destinatario, della comunicazione contenente l’obbligo, il termine e le modalità di accettazione.
  • Quando la disciplina impone un’accettazione esclusivamente telematica mediante una funzione accessibile da un link contenuto nella lettera di notifica, la mancata prova della ricezione di tale comunicazione impedisce di imputare al candidato l’omessa accettazione e di applicare la decadenza.
  • L’immissione in ruolo disposta dall’Amministrazione in esecuzione di un’ordinanza cautelare e con riserva non determina il venir meno dell’interesse alla decisione né la cessazione della materia del contendere, perché non costituisce soddisfazione definitiva della pretesa.
  • Il potere istruttorio officioso del giudice amministrativo non può essere utilizzato per supplire alla mancata produzione, da parte dell’amministrazione, di prove relative a fatti rientranti nella sua disponibilità probatoria, quando essa non abbia fornito giustificazione dell’omissione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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