Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 520/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento della Provincia di Avellino di esclusione della -OMISSIS- dalla gara di appalto indetta per l'affidamento del “-OMISSIS- IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, DEL COMUNE DI NUSCO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028”; - dell'avviso di avvio del procedimento di esclusione emesso dalla Provincia di Avellino in relazione alla gara per l'affidamento del “-OMISSIS-IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, DEL COMUNE DI NUSCO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028” a carico della ricorrente; - del provvedimento del Comune di Nusco con la quale si propone e poi dispone la esclusione dalla gara di appalto il ricorrente dalla gara per l'affidamento del “-OMISSIS-IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, DEL COMUNE DI NUSCO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028”; - provvedimento di approvazione della graduatoria e di aggiudicazione se ed in quanto disposta; - verbale di gara per l'affidamento del “S-OMISSIS- IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, DEL COMUNE DI NUSCO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028”; - di ogni altro atto propedeutico o connesso a quelli impugnati e che ledono gli interessi della ricorrente, ivi compreso disciplinare, capitolato speciale e bando nella parte in cui imporrebbe la esclusione della attuale ricorrente; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ai sensi degli artt. 121 e ss. D.lgs. 104/10, ove medio tempore stipulato tra l'Amministrazione Appaltante e l'eventuale ulteriore aggiudicataria in via definitiva alla gara e con espressa richiesta della ricorrente di conseguire l'ammissione alla procedura di Gara, per essere in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi e per essere subito disponibile, eventualmente, all'immediata stipula del contratto - subentrando, quindi, in luogo di una eventuale aggiudicataria - e all'immediato avvio dei servizi messi a gara;

Giustizia amministrativa202501655

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per l'affidamento del servizio in favore degli alunni delle scuole del Comune di Nusco, fondata su pregresse vicende amministrative e penali riconducibili a un grave illecito professionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha impugnato l'esclusione, l'avviso di avvio del procedimento, gli atti comunali presupposti e gli eventuali atti di approvazione della graduatoria e aggiudicazione, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e l'ammissione alla gara. Ha dedotto violazione dell'art. 97 Cost., del d.lgs. 36/2023, dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 80, commi 5, 7 e 8, del precedente codice dei contratti e delle Linee guida ANAC n. 6, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto del presupposto, arbitrarietà, sviamento, iniquità, violazione del capitolato, illogicità, irrazionalità e carenza di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che la stazione appaltante avesse fatto discendere automaticamente l'esclusione dall'esistenza di una precedente decadenza dall'aggiudicazione e di procedimenti e provvedimenti penali, senza valutare concretamente la gravità e l'incidenza dei fatti sull'integrità e affidabilità dell'operatore, né le controdeduzioni relative alla risalenza e all'episodicità degli eventi, alle numerose misure di self cleaning adottate, alle aggiudicazioni conseguite nel frattempo e alle pronunce favorevoli ottenute. La ricorrente ha inoltre eccepito l'inammissibilità della costituzione della Provincia, assumendo la violazione dei termini per il deposito di memorie e documenti.

La decisione

Il Collegio ha respinto l'eccezione processuale relativa alla costituzione della Provincia. Ha chiarito che la questione riguardava in realtà la tempestività della memoria difensiva ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a.; i termini devono essere computati a ritroso rispetto all'udienza in cui la causa è effettivamente trattenuta in decisione. Poiché la causa è stata definita all'udienza pubblica del 25 febbraio 2026, non è stata ravvisata tardività. Nel merito, il ricorso è stato accolto per difetto di motivazione. Il grave illecito professionale, ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici, costituisce causa di esclusione non automatica. La stazione appaltante deve esercitare una valutazione tecnico-discrezionale autonoma e concreta, accertando la gravità del fatto e la sua idoneità a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore, e deve motivare specificamente anche sulla rilevanza dei provvedimenti sanzionatori o giurisdizionali e delle misure di self cleaning. Nel caso esaminato, l'amministrazione si è limitata a ricostruire le pregresse vicende amministrative e penali, traendone tautologicamente l'inaffidabilità dell'impresa, senza un autonomo apprezzamento della loro concreta incidenza. Anche la valutazione del self cleaning è stata ritenuta insufficiente: il provvedimento si è limitato ad affermare che le misure erano prive di adeguato riscontro documentale e non sufficienti a superare le cause ostative, senza esaminarne concretamente natura, consistenza, tempestività ed efficacia. Il difetto motivazionale non poteva essere colmato mediante scritti difensivi successivi. Il ricorso è stato quindi accolto nei sensi della motivazione, con condanna della Provincia al pagamento di 2.000 euro per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    Il grave illecito professionale costituisce una causa di esclusione non automatica.

    La sussistenza di un grave illecito professionale non determina automaticamente l'esclusione; la stazione appaltante deve svolgere una valutazione concreta sull'integrità e sull'affidabilità dell'operatore economico.

  • art. 98, comma 8, d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente.

    La stazione appaltante deve motivare l'idoneità concreta dei provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali a incidere sull'affidabilità e integrità dell'offerente.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La tempestività delle memorie e dei documenti deve essere verificata computando a ritroso i termini rispetto all'udienza in cui la causa è effettivamente trattenuta in decisione.

  • art. 46 c.p.a.

    Il termine di costituzione delle parti ha natura ordinatoria, secondo quanto considerato dal Collegio.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'esclusione deve essere sorretta da una motivazione effettiva, non meramente tautologica, sulle ragioni per cui i fatti contestati incidono sull'affidabilità dell'operatore.

  • artt. 121 e ss. c.p.a.

    La ricorrente ha chiesto, in via conseguenziale, la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto stipulato, ma la sentenza non sviluppa una specifica decisione su tale domanda.

Massime di principio

  • Nel regime del d.lgs. 36/2023, il grave illecito professionale è una causa di esclusione non automatica: la stazione appaltante deve valutare in concreto la gravità del fatto e la sua idoneità a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico.
  • La valutazione del grave illecito professionale appartiene alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante, che deve esaminare autonomamente il fatto storico, la sua incidenza rispetto allo specifico oggetto della gara e i rischi connessi all'affidamento del contratto.
  • Quando l'esclusione si fonda su provvedimenti sanzionatori o giurisdizionali pregressi, la stazione appaltante deve motivare specificamente perché tali provvedimenti siano idonei a incidere sull'integrità e sull'affidabilità dell'offerente; non è sufficiente una mera ricognizione degli eventi seguita dall'automatica conclusione di inaffidabilità.
  • Le misure di self cleaning devono essere oggetto di una valutazione concreta e motivata, considerando almeno la loro natura, tempestività, effettività e rilevanza rispetto ai fatti contestati; una formula generica sulla loro insufficienza non soddisfa l'obbligo motivazionale.
  • Il difetto di motivazione dell'esclusione non può essere integrato mediante scritti difensivi successivi dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionale
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.