Sentenza del 17/01/2017 n. 262 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - avviso di accertamento - locazione intero immobile - uso del tetto - è consentito - installazione di un'antenna telefonica - obbligazione di permettere - prestazione di servizi - non sussiste - contratto di locazione - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che il contratto rientra nello schema tipico della locazione, poiché il proprietario concede l’intero immobile in godimento contro corrispettivo e l’uso del tetto per l’antenna costituisce una modalità accessoria del godimento del bene. Non è configurabile un’autonoma obbligazione di permettere qualificabile come prestazione di servizi. La pretesa fiscale fondata su tale diversa qualificazione è stata pertanto disattesa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale e civilistica del contratto con cui il proprietario concedeva a una società l’intero immobile in godimento, consentendole anche di utilizzare parte del tetto per installare un’antenna di telefonia mobile. L’Amministrazione aveva ritenuto configurabile un’obbligazione di permettere (pati), qualificabile come prestazione di servizi, anziché una semplice locazione. La tesi contestata era quindi che il corrispettivo relativo all’uso del tetto producesse reddito derivante da prestazione di servizi e non da locazione.
Norme richiamate
Legge n. 392/1978, artt. 27 e seguenti
Il contratto avente ad oggetto la concessione in godimento di un immobile per un’attività imprenditoriale commerciale, anche quando comprende l’uso di una parte del tetto per un’antenna, è soggetto alla disciplina delle locazioni ad uso diverso dall’abitazione.
Massime di principio
- Per qualificare un contratto occorre considerare la sua struttura complessiva e la causa principale, non isolare una singola facoltà accessoria concessa al conduttore.
- L’utilizzo del tetto per installare un’antenna può costituire una modalità accessoria del godimento dell’immobile e non integra automaticamente una prestazione autonoma di servizi.
- Quando il proprietario concede il godimento dell’intero immobile contro corrispettivo, il rapporto tende a essere qualificato come locazione, anche se comprende obblighi accessori di consentire installazioni o utilizzi specifici.
- Ai fini fiscali, la qualificazione come prestazione di servizi richiede l’esistenza di un’attività o di un’obbligazione autonoma rispetto al semplice godimento del bene; non è sufficiente la mera tolleranza o autorizzazione all’uso di una sua parte.
- La natura imprenditoriale dell’attività del conduttore rileva per applicare la disciplina delle locazioni commerciali, ma non trasforma automaticamente il rapporto locatizio in una prestazione di servizi.
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