Cassazione Civile, Ordinanza n. 19923/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del beneficiario indicato in un testamento olografo, della sentenza di primo grado che aveva dichiarato nullo il testamento attribuito alla de cuius per difetto di integrale olografia e, conseguentemente, aperta la successione legittima. I convenuti in primo grado avevano chiesto l’accertamento della nullità del testamento e la ricostruzione della successione secondo legge. In appello e poi in cassazione il soccombente ha articolato sei motivi: 1) violazione degli artt. 102, 167 e 115 c.p.c. per asserita carenza di litisconsorzio necessario e mancata prova della qualità di eredi degli attori; 2) violazione degli artt. 183, 100 e 115 c.p.c. per avere la Corte ritenuto tardiva la contestazione della qualità di eredi e per aver attribuito rilievo a una transazione tra le parti; 3) violazione degli artt. 602 e 606 c.c. per avere ritenuto nullo il testamento pur in assenza di autografia solo della data e della parola indicante il luogo di redazione; 4) violazione dell’art. 157, comma 2, c.p.c. per aver considerato nuova la doglianza sulle scritture di comparazione relative ad alcune cifre della data; 5) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c. per non aver considerato scritture autografe comparative delle cifre 1 e 4; 6) violazione dell’art. 2697 c.c. per asserita inversione dell’onere della prova in ordine alla provenienza del testamento dalla de cuius.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sul litisconsorzio e sulla prova della qualità di erede, affermando che, quando un soggetto agisce o resiste in giudizio nella qualità di erede, spetta alla controparte che eccepisca la non integrità del contraddittorio per l’esistenza di altri eredi fornire la relativa prova. Ha poi confermato la nullità del testamento olografo per difetto di completa autografia, richiamando il principio secondo cui l’art. 602 c.c. richiede l’autografia di sottoscrizione, data e testo, essendo sufficiente qualsiasi intervento di terzi a determinare la nullità. Ha considerato inoltre insindacabile in sede di legittimità l’accertamento di fatto della Corte territoriale sulla non attribuibilità alla de cuius della data e della parola "Coriano", non ravvisando né il vizio di violazione dell’art. 157 c.p.c. né il vizio motivazionale dedotto. Infine ha escluso l’inversione dell’onere della prova, osservando che il giudice di merito aveva semplicemente ritenuto raggiunta la prova della non completa provenienza del testamento dalla de cuius. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
Richiamato sul litisconsorzio necessario; la Corte esclude la sua violazione perché la controparte non ha provato l’esistenza di altri eredi da chiamare in causa.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle allegazioni e delle prove; non è stata ravvisata una falsa applicazione.
art. 167 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul contraddittorio; la censura è stata respinta.
art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.
Richiamato per la memoria con cui era stata formulata la contestazione sulla qualità di eredi e sulle scritture di comparazione.
art. 100 c.p.c.
Richiamato in tema di interesse ad agire/contestare la qualità di erede; motivo respinto.
art. 157, comma 2, c.p.c.
Invocato per sostenere che la Corte d'appello avesse erroneamente trattato come nuova una questione sulle scritture di comparazione; la Cassazione non ravvisa la violazione.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente; la Corte esclude che la motivazione della sentenza impugnata sia apparente.
art. 602 c.c.
Interpretato nel senso che il testamento olografo richiede l’autografia di data, sottoscrizione e testo; ogni intervento di terzi esclude la validità.
art. 606 c.c.
Richiamato per la nullità del testamento olografo privo dei requisiti formali richiesti.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell’onere della prova; la Corte afferma che non vi è inversione quando il giudice di merito ritiene provata la non completa provenienza del testamento dalla de cuius.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di litisconsorzio fondato sulla qualità di erede, chi eccepisce la mancata integrazione del contraddittorio per l’esistenza di ulteriori chiamati deve indicarne e provarne l’esistenza; non basta un generico richiamo a documenti genealogici non certificativi.
- Nel giudizio in cui si contesta la validità di un testamento olografo, la nullità consegue alla mancanza di completa autografia del testo, della data o della sottoscrizione; anche un intervento di terzi su uno di tali elementi, se accertato, è sufficiente a travolgere l’atto.
- L’accertamento circa la provenienza autografa di singole parti del testamento o la valutazione delle scritture di comparazione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. non può fondarsi sulla sola critica alla valutazione delle prove: si ha inversione dell’onere probatorio solo quando il giudice attribuisca l’onere alla parte sbagliata, non quando ritenga raggiunta la prova del fatto costitutivo da parte di chi ne era gravato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19893/2022 del 21/06/2022
- ordinanza_civile · 21 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19894/2022 del 21/06/2022
- ordinanza_civile · 21 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19900/2022 del 21/06/2022
- ordinanza_civile · 21 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19904/2022 del 21/06/2022
- ordinanza_civile · 21 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19905/2022 del 21/06/2022
- ordinanza_civile · 21 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19906/2022 del 21/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →