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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00511/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in esito a concordato sulle pene a seguito di rinuncia ai motivi di appello, aveva rideterminato la pena inflitta in primo grado per reati in materia di stupefacenti. Nel ricorso si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. La Corte ha ritenuto la doglianza non deducibile, perché il rito del concordato ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia ai motivi di appello, preclude la riproposizione in cassazione di questioni attinenti alla responsabilità o al trattamento sanzionatorio non ricomprese nell'accordo, salva l'ipotesi di illegalità della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi comporta una preclusione che si estende anche al giudizio di legittimità, impedendo di lamentare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, salvo il caso di pena illegale, non dedotto né ravvisato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice per i reati in materia di stupefacenti oggetto della condanna di merito; la decisione non entra nel merito della responsabilità ma prende atto del titolo di reato contestato e definito in appello con rideterminazione della pena.

  • art. 599-bis c.p.p.

    c.d. «concordato» a seguito di rinuncia ai motivi di appello

    Il concordato in appello, fondato sulla rinuncia ai motivi, determina una preclusione alla successiva contestazione in cassazione delle questioni rinunciate; il giudice d'appello è vincolato all'accordo e il sindacato di legittimità resta limitato, salvo illegalità della pena concordata.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel quadro del concordato in appello, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause immediatamente rilevabili ai sensi dell'art. 129 c.p.p., perché la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che la sanzione economica in caso di inammissibilità presuppone la verifica della non assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con concordato sulle pene in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione produce una preclusione sostanziale e processuale che impedisce di dedurre in cassazione vizi riferiti alle questioni rinunciate.
  • L'accordo processuale recepito nella decisione del giudice non può essere unilateralmente rimesso in discussione dalla parte, salvo il controllo sull'eventuale illegalità della pena concordata.
  • Nel concordato in appello il giudice di secondo grado non ha un dovere di autonoma motivazione sulle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o su nullità/inutilizzabilità non devolute, poiché la cognizione è delimitata dall'effetto devolutivo residuo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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