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Sentenza

Sentenza n. 2521/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, con obbligo di cessione delle armi detenute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (detentore di armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 t.u.l.p.s., l’eccesso di potere per falso ed erroneo presupposto, errata percezione della realtà e difetto di istruttoria, nonché la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Ha evidenziato che, prima dell’adozione del provvedimento, la moglie aveva rimesso la querela e il procedimento penale si era concluso con una sentenza di assoluzione, elementi non considerati dalla Prefettura. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto e carenza della motivazione, il difetto assoluto di istruttoria e l’illogicità manifesta, nonché la violazione degli artt. 7 e seguenti l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Secondo il ricorrente, la partecipazione procedimentale avrebbe consentito di rappresentare i fatti sopravvenuti e non sussistevano ragioni di urgenza, considerato che le armi erano già state ritirate cautelativamente e che la proposta di adozione del divieto risaliva a un periodo precedente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per difetto di motivazione e di istruttoria. Ha riconosciuto che la Prefettura dispone di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del detentore di armi e può considerare anche fatti non penalmente rilevanti, purché il giudizio sia fondato su un’istruttoria adeguata e su una motivazione concreta, attuale, congrua, logica e ragionevole. La remissione della querela, di per sé, non esclude la rilevanza amministrativa dei fatti, poiché incide sulla procedibilità penale e non impedisce una loro autonoma valutazione ai fini della pubblica sicurezza. Tuttavia, quando, prima dell’adozione del provvedimento, la querela sia stata rimessa e il procedimento penale si sia concluso con assoluzione, l’amministrazione deve prendere espressamente in considerazione tali sopravvenienze e spiegare quali ulteriori fatti e circostanze giustifichino comunque il permanere dell’inaffidabilità del destinatario. Nel caso concreto, il provvedimento si era fondato sul rinvio a giudizio e sui fatti oggetto della denuncia, senza considerare né la remissione della querela né la successiva assoluzione, così risultando carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale. L’accoglimento ha effetto conformativo: l’effetto demolitorio è stato differito di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, entro i quali la Prefettura dovrà procedere a una nuova e completa valutazione, con adeguato approfondimento istruttorio e nel rispetto dei criteri indicati dal TAR. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento impugnato cesserà di avere efficacia. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 t.u.l.p.s.

    La disposizione costituisce la base del potere prefettizio di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti sulla base di una valutazione dell’affidabilità del soggetto e delle esigenze di tutela della pubblica sicurezza.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento deve esplicitare le ragioni concrete e attuali della valutazione di inaffidabilità, dando conto dell’istruttoria e degli elementi rilevanti, comprese le sopravvenienze anteriori all’adozione.

  • artt. 7 e ss. l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio può essere giustificata da effettive esigenze di celerità, ma l’amministrazione deve comunque disporre di un’istruttoria adeguata e valutare i fatti rilevanti esistenti al momento dell’adozione.

  • artt. 572, commi 1 e 2, 582 e 585 c.p.

    I reati oggetto del procedimento penale costituivano gli elementi fattuali e giudiziari posti dalla Prefettura a fondamento del giudizio di inaffidabilità, ma la loro rilevanza amministrativa doveva essere rivalutata alla luce della successiva assoluzione e della remissione della querela.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La norma è richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi è ampiamente discrezionale, ma deve essere esercitato sulla base di un’istruttoria adeguata e di una motivazione concreta, attuale, congrua, logica e ragionevole circa la persistente inaffidabilità del destinatario.
  • Nel valutare l’affidabilità del detentore di armi, l’amministrazione può considerare anche fatti non penalmente rilevanti e fatti la cui rilevanza penale sia venuta meno per ragioni processuali, poiché la valutazione amministrativa di prevenzione è autonoma rispetto all’accertamento penale.
  • Quando, prima dell’adozione del divieto di detenzione di armi, la querela sia stata rimessa e il procedimento penale si sia concluso con assoluzione, l’amministrazione deve esaminare tali fatti sopravvenuti e motivare specificamente sulle ragioni per cui essi non escludano il permanere dell’inaffidabilità.
  • Il mero richiamo al rinvio a giudizio e ai fatti originariamente contestati non è sufficiente a sostenere il divieto quando, prima della sua adozione, siano intervenuti elementi idonei a modificare il quadro fattuale e giudiziario.
  • L’annullamento di un divieto prefettizio di detenzione di armi può essere disposto con differimento dell’effetto demolitorio quando sia necessario consentire all’amministrazione, titolare di ampia discrezionalità, di rinnovare la valutazione entro un termine prefissato, nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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