Sentenza n. 455/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato protocollo FR/L/Q/2023/103282, emesso in data 24/02/2025 dallo SUI di Frosinone ed in pari data notificato a mezzo comunicazione sul portale SUI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato per l'assunzione di un lavoratore extracomunitario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, disposta dallo Sportello unico per l'immigrazione di Frosinone ai sensi dell'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022. Ha dedotto, con un'unica censura articolata, la violazione e l'errata interpretazione degli artt. 21-octies, comma 1, e 21-nonies l. 241/1990, il difetto di motivazione e il difetto dei presupposti, nonché la violazione dell'art. 5 d.lgs. 286/1998. In particolare, ha sostenuto che l'amministrazione non avrebbe considerato la documentazione trasmessa via PEC in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento e non avrebbe motivato adeguatamente la revoca del nulla osta già rilasciato. Secondo il ricorrente, il provvedimento avrebbe avuto sostanzialmente natura di annullamento d'ufficio e avrebbe quindi richiesto l'indicazione di specifiche ragioni di interesse pubblico e una comparazione con l'interesse privato, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Ha inoltre invocato l'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, sostenendo che gli elementi sopravvenuti e il possesso dei requisiti sostanziali avrebbero consentito di superare eventuali carenze formali. L'amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto. Il ricorrente ha infine depositato documentazione il giorno precedente l'udienza, che il TAR ha stralciato perché tardiva ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la legittimità della revoca. In via preliminare ha disposto lo stralcio della documentazione depositata il 14 aprile 2026, poiché oltre il termine perentorio previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a., escludendone l'utilizzabilità ai fini della decisione. Nel merito, ha ritenuto che la revoca prevista dall'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022 abbia natura speciale e vincolata. La disposizione consente il rilascio del nulla osta entro trenta giorni anche quando non siano ancora state acquisite le informazioni sugli elementi ostativi previsti dagli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998, ma stabilisce che al successivo accertamento di tali elementi consegua la revoca del nulla osta e del visto di ingresso. Tale revoca non coincide né con la revoca generale ex art. 21-quinquies né con l'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990: non richiede sopravvenienze in senso proprio, una distinta valutazione dell'interesse pubblico o una comparazione tra interessi pubblici e privati, essendo sufficiente l'accertamento successivo degli elementi ostativi. L'amministrazione aveva indicato numerose carenze documentali: richiesta di idoneità alloggiativa priva di firma, data e timbro comunale e riferita a un alloggio diverso; sostituzione del DURC con un'autocertificazione; mancanza della cessione di fabbricato; asseverazione incompleta; assenza della proposta di contratto; verifica presso il centro per l'impiego priva di firma, timbro e ricevute. Il ricorrente non ha dimostrato che la PEC del 7 febbraio 2025 contenesse documenti idonei a superare tali rilievi: agli atti risultava soltanto la ricevuta di consegna e accettazione della PEC, senza indicazione del contenuto. I documenti depositati in giudizio, oltre a non risultare trasmessi nel procedimento, non erano comunque sufficienti a sanare tutte le carenze. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato con riferimento ai presupposti della disciplina speciale, non applicandosi le regole dell'autotutela generale. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 5 d.lgs. 286/1998, sia perché riferita alla diversa disciplina del permesso di soggiorno, sia perché indeterminata e non supportata dall'indicazione di specifiche sopravvenienze ritualmente rappresentate all'amministrazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122
Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale; al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
La disposizione configura una revoca speciale e vincolata: quando, dopo il rilascio del nulla osta, siano accertati gli elementi ostativi previsti dagli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998, l'amministrazione deve procedere alla revoca, senza necessità di una distinta valutazione dell'interesse pubblico o di una comparazione con gli interessi privati.
art. 21-octies, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241
La censura fondata sulla disposizione è stata ritenuta infondata nel contesto della fattispecie, poiché la revoca impugnata trova disciplina nella norma speciale sull'emersione degli elementi ostativi al nulla osta.
art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241
La disciplina dell'annullamento d'ufficio non si applica alla revoca speciale del nulla osta prevista dall'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022; non sono quindi necessari l'interesse pubblico concreto e attuale né la comparazione con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
art. 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La norma disciplina il rilascio del permesso di soggiorno e non è applicabile alla revoca del nulla osta al lavoro oggetto del giudizio; la censura è stata inoltre ritenuta indeterminata per la mancata indicazione delle specifiche sopravvenienze non considerate.
artt. 22 e 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Gli elementi ostativi cui rinvia l'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022 costituiscono i presupposti il cui successivo accertamento impone la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il termine per il deposito della documentazione è perentorio; la documentazione depositata oltre tale termine deve essere stralciata e non può essere utilizzata per la decisione.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato prevista dall'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, in caso di successivo accertamento degli elementi ostativi richiamati dagli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998, costituisce una fattispecie speciale e vincolata, distinta sia dalla revoca ex art. 21-quinquies sia dall'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990.
- Quando l'amministrazione accerta successivamente al rilascio del nulla osta la presenza degli elementi ostativi previsti dalla disciplina speciale, deve adottare la revoca senza dover esplicitare ulteriori ragioni di interesse pubblico né effettuare una comparazione tra l'interesse pubblico e gli interessi privati.
- In una controversia sulla revoca del nulla osta, la mera ricevuta di consegna e accettazione di una PEC non dimostra il contenuto della comunicazione né l'effettiva trasmissione della documentazione necessaria a superare i rilievi amministrativi; il ricorrente deve allegare e provare il contenuto degli atti trasmessi.
- La documentazione depositata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. deve essere stralciata dal fascicolo e non può essere valutata ai fini della decisione.
- L'art. 5 d.lgs. 286/1998, relativo al permesso di soggiorno, non disciplina la revoca del nulla osta al lavoro subordinato e non può essere utilmente invocato per contestare tale specifica misura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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