Cassazione Penale, Sentenza n. 33671/2026 del 16/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato era sottoposto a misura cautelare personale in relazione a cinque furti pluriaggravati commessi, secondo l'accusa, in abitazioni di diverse località del nord Italia, nell'ambito di un gruppo operante con modalità seriali e mediante autovetture munite di targhe clonate. La misura era stata rinnovata dal G.i.p. del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., dopo la convalida del fermo e la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano. Il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza cautelare quanto a due episodi, ritenendo insufficienti i gravi indizi di partecipazione dell'indagato, e l'aveva confermata quanto agli altri tre furti, commessi a Grezzana, Pesaro e Cattolica. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: violazione degli artt. 125, 292 e 309 cod. proc. pen. per difetto di autonoma valutazione e motivazione meramente integrativa del Tribunale del riesame; vizio di motivazione sulla gravità indiziaria e sulle modalità di identificazione dell'indagato; omesso esame delle censure relative all'assenza di elementi individualizzanti e all'inidoneità dei fotogrammi a consentire il riconoscimento; contraddittorietà della motivazione per la diversa valutazione di quadri indiziari ritenuti analoghi; violazione degli artt. 275, 275-bis e 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, rispetto alla custodia in carcere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul difetto di autonoma valutazione, affermando che l'autonomia riguarda il giudizio e non l'originalità espositiva; la motivazione per relationem o mediante incorporazione della richiesta cautelare è legittima quando emerga un vaglio critico degli elementi indiziari, delle esigenze cautelari e delle deduzioni difensive. Il Tribunale del riesame può inoltre integrare le carenze motivazionali dell'ordinanza applicativa quando questa contenga almeno un'adesione ragionata alla richiesta cautelare, avendo una cognizione piena. Le censure sui gravi indizi sono state ritenute infondate perché dirette a ottenere una rivalutazione del materiale investigativo, non consentita in cassazione in presenza di una motivazione congrua e non manifestamente illogica. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'identificazione dell'indagato mediante il coordinamento tra tracciati GPS, attività di osservazione, localizzazione dell'autovettura, immagini di videosorveglianza e riconoscimenti effettuati dalla polizia giudiziaria. È stata ritenuta non contraddittoria la diversa decisione sui singoli capi, fondata sulla diversità dei rispettivi quadri indiziari. Sono state infine dichiarate manifestamente infondate le censure sulle esigenze cautelari: la reiterazione delle condotte in un ristretto arco temporale e la professionalità nel delinquere giustificavano la ritenuta inidoneità delle misure meno afflittive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 27 c.p.p.
Richiamato quale fondamento della rinnovazione della misura cautelare da parte del giudice territorialmente competente.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari.
art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), c.p.p.
Disciplina i contenuti dell'ordinanza cautelare e l'obbligo di autonoma valutazione degli elementi indiziari, delle esigenze cautelari e delle deduzioni difensive.
art. 309, comma 9, c.p.p.
Attribuisce al Tribunale del riesame una cognizione piena, consentendogli di confermare la misura anche per ragioni diverse da quelle originarie o sulla base di elementi sopravvenuti.
art. 273 c.p.p.
I gravi indizi consistono in elementi di natura logica o rappresentativa idonei a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza, pur non richiedendo la prova oltre ogni ragionevole dubbio.
art. 274 c.p.p.
Le esigenze cautelari e la relativa motivazione sono sindacabili in cassazione solo nei limiti della violazione di legge o della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
art. 275, commi 1, 2 e 3, c.p.p.
Richiamato per la valutazione di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari; la reiterazione delle condotte e la professionalità nel delinquere possono giustificare la custodia in carcere quando le alternative risultino inidonee.
art. 275-bis c.p.p.
Il controllo elettronico è una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari e non una misura cautelare autonoma; l'inidoneità degli arresti domiciliari implica normalmente anche quella del controllo elettronico.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- L'autonoma valutazione richiesta al giudice della cautela riguarda l'effettività e criticità del giudizio, non l'originalità della formulazione: è legittima la motivazione per relationem o mediante incorporazione della richiesta del pubblico ministero quando il provvedimento dimostri un vaglio non acritico degli indizi, delle esigenze cautelari e delle deduzioni difensive.
- La mera coincidenza lessicale o espositiva tra la richiesta cautelare e l'ordinanza non dimostra, di per sé, la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione, costituendo soltanto un indice da esaminare insieme al contenuto complessivo del provvedimento.
- Il Tribunale del riesame può integrare le carenze motivazionali dell'ordinanza cautelare quando essa contenga almeno una adesione ragionata alla richiesta cautelare; deve invece annullarla quando manchi del tutto un apprezzamento critico degli elementi posti a fondamento della misura.
- Chi deduce in cassazione l'omessa autonoma valutazione deve indicare concretamente quali specifici profili, se esaminati, avrebbero potuto condurre a una decisione diversa, assolvendo alla cosiddetta prova di resistenza.
- In tema di gravi indizi cautelari, il giudizio di cassazione è limitato alla verifica della conformità della motivazione ai canoni della logica e alle regole di valutazione della prova; non è consentita una rivalutazione delle risultanze investigative già esaminate dal giudice del riesame.
- Il riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria sulla base della visione diretta o di filmati registrati da telecamere può costituire un grave indizio di colpevolezza; la valutazione della sua attendibilità spetta al giudice di merito, salvo vizi motivazionali rilevabili in cassazione.
- La diversa conclusione cautelare relativa a più episodi non è contraddittoria quando dipende dalla diversità dei quadri indiziari riferiti ai singoli fatti.
- La reiterazione di condotte criminose in un ristretto arco temporale e la professionalità nel delinquere possono sorreggere il giudizio di inidoneità delle misure meno afflittive rispetto alla custodia cautelare in carcere, senza necessità di confutare analiticamente ogni alternativa astrattamente prospettata.
- Il braccialetto elettronico non è una misura cautelare autonoma, ma una modalità di controllo degli arresti domiciliari; pertanto, il giudizio di inidoneità degli arresti domiciliari comprende normalmente anche quello sull'uso del controllo elettronico.
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