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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27665/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro per detenzione di stupefacenti, detenzione di armi e reati connessi. I motivi principali: 1) inutilizzabilità delle cosiddette dichiarazioni spontanee inserite solo nel verbale di perquisizione; 2) mancata riferibilità al ricorrente delle munizioni rinvenute in area agricola; 3) carenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione (assenza di prova della consapevolezza della clandestinità delle armi); 4) errata esclusione dell'attenuante di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990, con contestazione dell'uso del dato ponderale come criterio decisivo; 5) errata applicazione della recidiva, perché la pena per la precedente condanna sarebbe poi risultata estinta a seguito di esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: 1) le dichiarazioni rese durante la perquisizione e inserite nel relativo verbale sono utilizzabili, specialmente in giudizio abbreviato, salvo violazioni di divieti probatori, e la Corte territoriale ha adeguatamente accertato la spontaneità; 2) la disponibilità del capannone e dei terreni agricoli addebitata all'imputato rende riferibili anche le munizioni rinvenute in aperta campagna; 3) la ricettazione è stata correttamente valutata: l'occultamento, l'abrasione della matricola e l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza sono indizi idonei a provare il dolo (anche in forma di dolo eventuale); 4) l'esclusione dell'attenuante di lieve entità è stata motivata con valutazione complessiva degli indici di cui all'art. 73 comma 5, e il dato ponderale (circa 970 grammi) insieme ad altri elementi (modalità di conservazione, bilancino) giustifica la decisione; 5) la recidiva è stata applicata correttamente perché la dichiarazione di estinzione della pena relativa alla precedente condanna è intervenuta in data successiva alla commissione dei reati oggetto del processo, per cui al momento del fatto la condanna produceva ancora i suoi effetti. Sentenza impugnata confermata: condanna a 3 anni, 8 mesi e multa di euro 2.500,00.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, commi 4 e 5

    Comma 4 norma la detenzione di sostanze stupefacenti con conseguente sanzione; comma 5 disciplina la lieve entità del fatto e gli indici valutabili: la Corte richiede valutazione complessiva degli indici e consente che il dato ponderale possa avere rilievo assorbente ma non esclusivo.

  • Legge 18/04/1975 n. 110, art. 23, commi 1 e 3

    Norme sul porto e sulla detenzione di armi comuni da sparo e sulle relative fattispecie di reato; richiamata per la qualificazione delle condotte relative alle armi rinvenute.

  • Codice penale, art. 648

    Norma relativa al ricettazione: la giurisprudenza consente di inferire l'elemento soggettivo anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza e dal comportamento di occultamento.

  • Codice penale, art. 697

    Norma richiamata per responsabilità penale connessa a specifiche fattispecie; utilizzata nell'impianto accusatorio complessivo.

  • Codice di procedura penale, art. 438, comma 6-bis

    Stabilisce che il rito abbreviato produce la sanatoria delle nullità non assolute e preclude la rilevabilità delle inutilizzabilità, salvo violazioni di divieti probatori; applicato per dirimere la questione sull'utilizzabilità delle dichiarazioni.

  • Codice di procedura penale, art. 350

    Regolamenta le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta a indagini alla polizia giudiziaria e la loro utilizzabilità; la Corte ricorda che le dichiarazioni spontanee sono utilizzabili nelle indagini e, nel rito abbreviato, anche nel giudizio.

  • Codice di procedura penale, art. 357, comma 2, lett. b

    Obbliga la polizia giudiziaria a redigere verbale degli atti non ripetibili e delle dichiarazioni spontanee ricevute; giustifica l'inserimento delle dichiarazioni spontanee nel verbale di perquisizione senza necessità di un verbale autonomo.

  • D.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2

    Richiamato in relazione al confronto interpretativo con l'art. 73 comma 5 per sottolineare che il dato ponderale non è escluso dalla valutazione complessiva degli indici.

  • Codice di procedura penale, art. 445

    Norma sul decorso dei termini e conseguente estinzione del reato che incide sul computo degli effetti penali, citata nel contesto degli effetti dell'affidamento in prova.

  • Codice penale, art. 106, comma 2

    Norma sull'estinzione del reato e degli effetti penali; richiamata nel contesto degli effetti dell'ordinanza di estinzione emessa dal Tribunale di sorveglianza.

Massime di principio

  • In rito abbreviato molte eccezioni di utilizzabilità degli atti vanno sollevate in limine; l'instaurazione del rito limita la possibilità di contestare successivamente l'utilizzo degli atti del fascicolo, salvo violazioni di divieti probatori assoluti.
  • Le dichiarazioni spontanee rese durante una perquisizione possono essere inserite nel verbale di perquisizione e sono utilizzabili se il giudice, con motivazione adeguata, accerta la loro spontaneità sulla base degli elementi di fatto (luogo, modalità, presenza del difensore, firma, ecc.).
  • La riferibilità di armi o munizioni al proprietario di un capannone o terreno si fonda sulla disponibilità degli spazi e sull'assenza di elementi concreti di intrusione; la mera collocazione in borsoni o in area distinta non esclude la responsabilità se non vi sono prove alternative plausibili.
  • Per la ricettazione la consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta dall'occultamento, dall'abrasione della matricola e dall'omessa o non attendibile spiegazione della provenienza; il dolo eventuale è sufficiente quando l'agente ha rappresentato la concreta possibilità della provenienza illecita e l'ha accettata.
  • L'attenuante di lieve entità (art. 73, comma 5 DPR 309/1990) va valutata complessivamente su tutti gli indici normativamente previsti; il peso della quantità è importante ma non esclusivo: può risultare assorbente o essere compensato da altri elementi.
  • Ai fini della recidiva rilevano solo le condanne i cui effetti penali non siano stati dichiarati estinti alla data di commissione del reato successivo; una dichiarazione di estinzione intervenuta in data successiva non cancella il rilievo della condanna al momento della commessione del secondo reato.
  • In difesa processuale è essenziale sollevare tempestivamente questioni di utilizzabilità degli atti e produrre elementi alternativi concreti (es. prove di intrusione o spiegazioni credibili sulla provenienza di cose) perché l'onere di allegazione pesa sulla parte che intende giustificare il possesso.

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