Cassazione Penale, Sentenza n. 4868/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Tripodi contro l'ordinanza di liberazione anticipata del 07/11/2022. Il reclamo era stato trasmesso telematicamente con file in formato PDF privi di sottoscrizione digitale di conformità all'originale e la successiva istanza cartacea depositata il 09/02/2023 era tardiva. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 24 DL n. 137/2020 in combinato disposto con l'art. 87 DLgs 150/2022 e censura la motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta l'applicazione delle norme vigenti al momento del deposito (art. 24 DL n.137/2020, convertito con legge n.176/2020) che richiedono file nativi digitali sottoscritti digitalmente; gli atti prodotti risultavano privi della sottoscrizione digitale di conformità e quindi colpiti dalla causa di inammissibilità prevista dall'art. 24 comma 6-sexies lett. b). Non è stata applicabile la normativa successiva richiamata dalla difesa (cd. Legge Cartabia) perché entrata in vigore dopo il deposito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto Legge n.137/2020 (art. 24) convertito con legge n.176/2020
le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
La Corte ha interpretato la norma nel senso che al momento del deposito (novembre 2022) era obbligatorio l'invio di un file nativo digitale, sottoscritto digitalmente, e che la mancata sottoscrizione digitale costituisce causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 24 comma 6-sexies lett. b).
DL n.137/2020 (art.24 comma 4 e comma 6-sexies)
trasmesso alla casella di posta elettronica certificata individuata dal provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia a mente dell'art. 24, comma 4
La norma impone modalità tecniche precise per la trasmissione telematica (PEC indicata, file nativo e sottoscrizione digitale). La Corte ha ritenuto che il mancato rispetto di tali requisiti renda inammissibile l'impugnazione.
DLgs 150/2022 (art. 87)
richiamato dalla difesa come normativa successiva e meno gravosa
La Corte ha ritenuto che la disciplina contenuta nel DLgs 150/2022 non fosse applicabile al reclamo presentato nel novembre 2022, in quanto entrata in vigore successivamente: vale il principio tempus regit actum.
Art. 616 c.p.p.
Norma prevista per la condanna alle spese processuali in sede di cassazione; la Corte l'ha richiamata per imporre le spese al ricorrente.
Richiamo giurisprudenziale: Corte Cost. sent. n.186/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte, non avendo elementi che escludessero tale colpa, ha confermato anche la condanna alla cassa delle ammende.
Principio 'tempus regit actum' (principio processuale)
Principio applicato dalla Corte: alla formazione e validità dell'atto processuale si applicono le norme vigenti al momento in cui l'atto è compiuto; perciò non sono applicabili norme entrate in vigore successivamente.
Massime di principio
- Verificare sempre la normativa vigente alla data di deposito dell'atto (tempus regit actum): valgono i requisiti tecnici e formali in vigore al momento del compimento dell'atto.
- Per i deposizioni telematici, utilizzare file nativi digitali e apporre la sottoscrizione digitale richiesta dalla normativa; l'invio di PDF privi di firma digitale di conformità può determinare l'inammissibilità.
- Se si invia telematicamente e la normativa richiede invio a PEC specifica, accertarsi che la casella indicata dal provvedimento competente sia correttamente utilizzata.
- Se si deposita in formato cartaceo come rimedio, farlo entro i termini previsti: un deposito cartaceo tardivo non cure l'irregolarità telematica e può essere dichiarato inammissibile.
- Documentare tempestivamente eventuali problemi tecnici e conservare la prova degli invii telematici: in caso di fatti non imputabili al difensore (blackout, malfunzionamenti certificati) può essere possibile chiedere l'esclusione della colpa.
- In presenza di modifiche normative intervenute dopo il deposito, non è possibile invocarle retroattivamente; valutare invece strumenti alternativi (eccezioni, ricorsi fondati su violazioni sostanziali) se ricorrono casi specifici.
- La mancata osservanza formale dei requisiti telematici può comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e, se sussiste colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende: valutare sempre la diligenza nella trasmissione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4646/2024 del 02/02/2024
- Sentenza penale · 2 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4651/2024 del 02/02/2024
- Sentenza penale · 2 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4656/2024 del 02/02/2024
- Sentenza penale · 2 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4663/2024 del 02/02/2024
- Sentenza penale · 2 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4676/2024 del 02/02/2024
- Sentenza penale · 2 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4680/2024 del 02/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →