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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1072/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello denunciando nullità processuali per mancata comunicazione telematica alle difese delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, ai sensi delle norme emergenziali (discipline ex art. 23 d.l. e analoghe), nonché violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.; deduceva che la difesa non ha potuto conoscere preventivamente le conclusioni della parte pubblica, con conseguente nullità a regime intermedio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha riscontrato negli atti che, benché la sentenza di appello riporti sinteticamente una "conferma della sentenza impugnata" attribuita alle conclusioni del Procuratore Generale, in realtà le sue conclusioni non sono presenti negli atti e il Procuratore non risulta averle rassegnate in quella udienza; si è trattato, pertanto, di un refuso nell'epigrafe della sentenza di appello. Non essendovi documentazione di conclusioni del P.G., non si è ravvisato alcun concreto pregiudizio per la difesa e la presunta nullità è stata esclusa. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione da parte della Corte d'appello di Cagliari. La questione della prescrizione, non essendo stata dedotta in cassazione, non è stata rilevata d'ufficio in questa sede.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23, comma 8)

    Norma emergenziale che disciplina modalità semplificate/telematiche per i giudizi (presentazione di conclusioni scritte). La Corte ha ritenuto che l'obbligo di comunicazione non possa essere invocato se non sono in atti le conclusioni del Procuratore Generale: l'assenza di tali atti significa che nulla è stato effettivamente depositato e quindi non sussiste pregiudizio.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23-bis)

    Disciplina analoga (procedura scritta in sede di appello per emergenza pandemica). Usata dalla Corte per inquadrare la modalità di trattazione; la sentenza verifica la effettiva presenza dei documenti previsti da tali norme negli atti processuali.

  • decreto-legge 28 luglio 2020, n. 149 (art. 23, comma 2) (richiamato)

    Norma richiamata come riferimento per i giudizi d'appello in emergenza; la Corte sottolinea che le formalità previste si applicano purché vi siano depositi effettivi; un riferimento in epigrafe senza deposito non costituisce violazione idonea a creare nullità.

  • codice di procedura penale (art. 178, comma 1, lett. c)

    art. 178, comma 1, lett. c)

    Norma sulle nullità a regime intermedio. Il giudice di legittimità ha applicato il principio secondo cui la nullità denunciata richiede effettiva lesione del diritto di difesa e concreto pregiudizio: un mero refuso formale non integra la nullità quando non ricorre il concreto pregiudizio.

  • codice di procedura penale (art. 616)

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile e responsabilità per colpa nell'impugnazione manifestamente infondata; la Corte ha ravvisato profili di colpa e ha condannato il ricorrente alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende.

  • disposizioni di attuazione cod. proc. pen. (art. 173, comma 1)

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di motivazione del motivo di ricorso in cassazione richiamati per delimitare l'esame del motivo proposto; la Corte ha valutato il motivo nei limiti consentiti.

  • D.P.R. 115/2002 (artt. 82 e 83)

    artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    Norme relative alla liquidazione delle spese per patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha disposto la rifusione delle spese della parte civile ammessa al gratuito patrocinio, con liquidazione a cura della Corte d'appello.

Massime di principio

  • Per contestare l'assenza di comunicazioni telematiche previste da norme emergenziali, è necessario provare che la parte pubblica abbia effettivamente depositato documenti non trasmessi: la mera indicazione nella sentenza di appello è insufficiente.
  • Una indicazione errata o un "refuso" nell'epigrafe della sentenza non costituisce automaticamente una nullità se dagli atti risulta che il documento non è stato realmente rassegnato; la nullità richiede concreto pregiudizio alla difesa.
  • Le nullità a regime intermedio ex art. 178 c.p.p. sono valutate alla luce del pregiudizio concreto: l'assenza di documenti della pubblica accusa va dimostrata e deve aver determinato un effettivo danno difensivo.
  • La prescrizione del reato, se non dedotta e valorizzata dall'imputato nelle forme consentite, di norma non viene rilevata d'ufficio in sede di cassazione ove il ricorso sia dichiarato inammissibile.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare conseguenze economiche e sanzionatorie (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare con attenzione la fondatezza prima di proporre impugnazioni.
  • In simili contestazioni, raccogliere e conservare prova documentale (ricevute telematiche, deposito telematico effettivo, attestazioni di cancelleria) è essenziale per dimostrare la mancata comunicazione e il pregiudizio subito.

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