Ordinanza n. 293/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento Cat.A.12/2025/Imm./2^Sez./50 di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, emesso nei confronti del ricorrente dalla Questura di Caltanissetta il 20 ottobre 2025 e notificato il 27 ottobre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro adottato dalla Questura di Caltanissetta
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il Ministero dell'Interno ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto dello ius postulandi, sostenendo che la procura conferita il 17 dicembre 2025 non sarebbe stata autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale straniero abilitato, né legalizzata o apostillata. L'eccezione si fonda inoltre sull'assunto che, alla data della procura, il ricorrente si trovasse in Egitto, dopo essere stato espulso con provvedimento del 27 ottobre 2025 ed essere stato accompagnato alla frontiera il 29 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR non ha deciso né l'eccezione preliminare di difetto dello ius postulandi né la domanda cautelare. Ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero dell'Interno il provvedimento di espulsione e ogni atto idoneo a documentare l'effettivo accompagnamento del ricorrente alla frontiera e l'avvenuto abbandono del territorio italiano, elementi ritenuti rilevanti sia per verificare la validità della procura sia per scrutinare la domanda cautelare. L'Amministrazione è stata onerata del deposito della documentazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 26 febbraio 2026. Le spese della fase sono state compensate.
Massime di principio
- Quando la validità della procura alle liti rilasciata all'estero è contestata in relazione alla presenza del ricorrente fuori dal territorio nazionale, il giudice può disporre l'acquisizione del provvedimento di espulsione e della documentazione sull'effettivo accompagnamento alla frontiera e sull'uscita dal territorio, prima di decidere sull'ammissibilità del ricorso.
- La documentazione relativa all'effettiva esecuzione dell'espulsione e all'abbandono del territorio nazionale può essere rilevante sia per la verifica dello ius postulandi sia per la decisione sulla domanda cautelare.
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