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Sentenza

Sentenza del 18/11/2022 n. 34004 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'iscrizione ipotecaria su immobile per Euro 55.432,76, derivante da cartelle e intimazioni per tributi erariali (credito contestato Euro 27.716,38). In sede di gravame il ricorrente deduceva, tra l'altro, nullità o carenza motivazionale della sentenza d'appello, difetto di notifica delle intimazioni di pagamento e delle cartelle (mancata prova del perfezionamento della notifica e dell'invio dell'avviso di ricevimento), omissione di pronuncia sulla prescrizione del credito e violazioni delle norme processuali in tema di decisione sull'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (carente o apparente motivazione della sentenza di secondo grado) ritenendolo fondato e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione per nuovo esame, anche per le spese del giudizio di legittimità. Decisione emessa in camera di consiglio il 20 ottobre 2022, depositata il 18 novembre 2022.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiama il principio di motivazione della decisione; la Corte ha rilevato la nullità della sentenza d'appello per carenza o apparente motivazione in violazione del principio di adeguata motivazione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Capo di censura ammesso in Cassazione per mancanza o insufficienza della motivazione: la Corte ha ritenuto il vizio sussistente e ha cassato la decisione di secondo grado.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Riferimento normativo richiamato nei motivi relativi a violazione di legge; comunque i motivi sostanziali (notifica, prescrizione) sono stati assorbiti dopo l'accoglimento del motivo di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Norma sulla pronuncia sulle domande e sulle eccezioni; i motivi denunciavano omissione di pronuncia su specifiche eccezioni e la Corte ha rilevato che tali mancate valutazioni avrebbero richiesto un esame motivato da parte del giudice d'appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Riferimento alle regole di coordinamento delle norme processuali; richiamata nei motivi che denunciavano violazioni procedurali e diritto di difesa.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa e al diritto di agire in giudizio; la Corte segnala che la motivazione deve consentire il controllo dell'esercizio di tali diritti.

  • art. 111 Cost., comma 6

    Principio del 'minimo costituzionale' della motivazione: la sentenza d'appello deve consentire il controllo della logicità e correttezza del ragionamento decisorio; qui la motivazione non ha raggiunto tale soglia.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2

    Norma richiamata in relazione al perfezionamento della notifica delle cartelle di pagamento; il ricorrente contestava l'assenza di prova della regolare notifica (invio AR), questione che non è stata risolta per via della cassazione per carenza motivazionale.

  • artt. 115, 116 e 139 c.p.c.

    Norme sul valore e valutazione della prova e sugli oneri probatori; richiamate nei motivi per lamentare che l'agente della riscossione non aveva provato gli adempimenti relativi alla notifica.

  • art. 2697 c.c.

    Regola sull'onere della prova: i motivi insistevano sul fatto che l'agente della riscossione non aveva assolto l'onere di provare il perfezionamento delle notifiche.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza d'appello deve essere adeguata e comprensibile: non è sufficiente un semplice richiamo a quanto deciso in primo grado senza una autonoma esposizione critica che dimostri l'esame e il rigetto specifico dei motivi di gravame.
  • La motivazione 'per relationem' è ammessa solo se autosufficiente: il giudice d'appello deve riprodurre e valutare, anche sinteticamente, le ragioni che giustificano la conferma della decisione di primo grado in rapporto ai motivi di appello.
  • La mancata o apparente motivazione della corte d'appello integra motivo di cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.4, con conseguente annullamento e rinvio per nuovo esame.
  • Se il giudice d'appello non affronta espressamente questioni rilevanti sollevate in appello (es. nullità di notifica, prova dell'invio dell'AR, prescrizione), ciò può determinare la necessità di riesame da parte del giudice di merito; tali censure possono però risultare assorbite se la Cassazione decide per ragioni procedurali (es. carenza motivazionale).
  • In controversie di riscossione tributaria l'agente della riscossione deve dimostrare il perfezionamento delle notifiche (e l'osservanza degli adempimenti relativi all'AR); il mancato accertamento di tali elementi richiede un esame motivato del giudice di merito.

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