Sentenza n. 7623/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio regionale della Calabria del 12 dicembre 2022 di elezione della controinteressata quale Garante della Salute regionale
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato inserito nell’elenco degli idonei aveva impugnato la deliberazione consiliare di elezione della controinteressata. Nel ricorso introduttivo, in attesa di ottenere gli atti richiesti con istanza di accesso, aveva dedotto in via ipotetica e dubitativa: l’eccesso di potere per sviamento, qualora fossero mancati criteri predeterminati per valutare i titoli o verbali della valutazione; il difetto di motivazione dell’elenco degli idonei, se privo di ragioni per l’inclusione o l’esclusione dei candidati; la violazione dell’avviso pubblico e dell’art. 4 l.r. Calabria n. 22/2008. In appello ha contestato la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal TAR, sostenendo che le deliberazioni di approvazione degli elenchi fossero atti endoprocedimentali impugnabili insieme all’atto conclusivo e che il ricorso non fosse “al buio”, anche perché non gli sarebbero stati ostesi verbali di valutazione. Ha inoltre sostenuto che il curriculum della controinteressata dimostrasse la mancanza dell’esperienza richiesta per l’incarico, riproponendo la censura di violazione dei requisiti legali. La controinteressata aveva eccepito il difetto di interesse del ricorrente per la sua qualità di medico chirurgo e aveva riproposto il ricorso incidentale; la Regione aveva eccepito l’improcedibilità per le successive dimissioni della titolare e la cessazione dell’incarico. L’appellante aveva infine contestato l’obbligo di introdurre con motivi aggiunti la censura relativa al curriculum prodotto in giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello quanto alle censure originarie di sviamento e difetto di motivazione: la Regione aveva comunicato, prima della proposizione del ricorso, che la verifica riguardava i requisiti previsti dalla normativa e veniva svolta esaminando le dichiarazioni e i curricula, senza comparazione tra candidati. Poiché l’attività consisteva nella verifica oggettiva di requisiti legali e il relativo esito era controllabile confrontando la legge con i curricula, non occorrevano ulteriori criteri di valutazione, specifici verbali o una motivazione esplicita. La censura di violazione dell’avviso e della legge era generica nella formulazione originaria; la sua integrazione in appello con la contestazione dell’idoneità della controinteressata è stata dichiarata inammissibile perché nuova. Il curriculum era stato prodotto nel giudizio di primo grado il 28 marzo 2023 e il ricorrente avrebbe dovuto dedurre la contestazione specifica mediante motivi aggiunti, non essendo essa una mera specificazione delle censure procedimentali originarie. La Corte ha ritenuto assorbente l’esito sfavorevole e ha prescisso dall’eccezione regionale di improcedibilità per le dimissioni e la cessazione dell’incarico. Ha quindi respinto in parte e dichiarato inammissibile in parte l’appello; spese del grado compensate. Non ha deciso espressamente il ricorso incidentale riproposto dalla controinteressata.
Norme richiamate
art. 4 l.r. Calabria 10 luglio 2008, n. 22
Ai sensi del successivo art. 4, comma 1, inoltre, “Il Garante è eletto, a maggioranza qualificata dei presenti, dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 tra persone che abbiano maturato una esperienza almeno decennale nel campo sociale o sanitario; se dopo tre votazioni non è raggiunto il quorum necessario si procede con una quarta votazione a seguito della quale viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza relativa”.
La disposizione fissa il requisito dell’esperienza almeno decennale nel campo sociale o sanitario per l’elezione a Garante. La specifica contestazione dell’assenza del requisito in capo alla candidata eletta, però, non poteva essere introdotta per la prima volta in appello.
art. 8 l.r. Calabria n. 39/1995
I requisiti di cui al comma precedente devono risultare da apposito «curriculum» ricavabile dall’esercizio di almeno cinque anni di attività professionale riconducibile all’incarico, che ogni aspirante alla nomina depositata presso la Segreteria Generale del Consiglio regionale almeno cinque giorni prima della seduta in cui la nomina viene trattata.
Il curriculum costituisce il documento nel quale devono risultare i requisiti e l’esperienza professionale richiesti per la nomina. La sentenza richiama la disciplina, ma non decide nel merito se il curriculum della controinteressata soddisfacesse tali requisiti, poiché la relativa contestazione era stata introdotta tardivamente in appello.
art. 99 c.p.a.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi precisati in motivazione.
La disposizione non fonda la decisione: il testo non la applica né la interpreta.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione deve verificare requisiti di idoneità predeterminati dalla legge, senza comparare le posizioni dei candidati, può essere sufficiente controllare le dichiarazioni e i curricula sulla base dei requisiti normativi. Se criteri e risultati sono oggettivamente ricavabili dal confronto tra le norme e la documentazione, non sono necessari ulteriori criteri comparativi, una specifica verbalizzazione o un’esplicita motivazione individuale.
- La censura proposta in termini meramente ipotetici, subordinata alla futura acquisizione di documenti e priva dell’allegazione assertiva di fatti che integrino il vizio, non può essere utilmente fondata sul solo presupposto che l’accesso documentale non sia stato soddisfatto, quando l’amministrazione abbia già comunicato i criteri e le modalità della verifica.
- La contestazione della mancanza, in capo al candidato nominato, di un requisito sostanziale, quando si fonda su un curriculum prodotto nel giudizio di primo grado e non costituisce semplice specificazione delle censure originarie, deve essere introdotta con motivi aggiunti; la sua deduzione per la prima volta in appello è inammissibile per violazione del divieto di ius novorum.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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