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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36138/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore bancario, già inquadrato come funzionario di Direzione di grado II e adibito in passato a funzioni di responsabilità, aveva agito per il risarcimento del danno da dequalificazione professionale. La Corte d'appello aveva riconosciuto il demansionamento solo per l'ultimo anno di servizio, riducendo il danno complessivo a euro 20.000, ritenendo che per il periodo precedente il lavoratore non avesse svolto mansioni superiori a quelle di mero addetto e che il collocamento presso l'ente recupero credito avesse segnato l'unico periodo di effettiva dequalificazione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione di norme di diritto e dei contratti collettivi e vizi motivazionali, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso il demansionamento anche per il periodo luglio 2002-dicembre 2003, nonostante prove orali e documentali confermassero la dequalificazione, e che aveva ingiustamente ridotto il quantum risarcitorio rispetto ai euro 45.000 liquidati dal primo giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti di causa, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non è più denunciabile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non dedotto nel caso di specie. Quanto alla dedotta violazione di legge e di contratti collettivi, ha rilevato la totale genericità delle norme asseritamente violate e la mancanza di specifiche argomentazioni confrontate con la sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve essere specificamente argomentata, indicando le norme violate e spiegando il contrasto tra decisione impugnata e disciplina applicabile; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non sono più deducibili la mera insufficienza, la contraddittorietà o la diversa valutazione delle prove.

  • art. 54 del D.L. n. 83/2012

    Ha modificato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione alle sole ipotesi tipizzate.

  • L. n. 134/2012

    Ha convertito il D.L. n. 83/2012, rendendo applicabile la nuova formulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. alle sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al minimo costituzionale richiesto dalla norma costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria determinano nullità della sentenza per carenza del requisito essenziale.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è censurabile in cassazione il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, quando la doglianza mira solo a contestare il convincimento del giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso, non per insufficienza o contraddittorietà della motivazione in sé.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile se non individua con precisione le norme asseritamente violate e non spiega in modo specifico il contrasto tra la decisione impugnata e la disciplina applicabile.
  • Le doglianze che attaccano il convincimento del giudice di merito sulla attendibilità e prevalenza delle prove non integrano, di regola, un vizio deducibile ai sensi dell'art. 360 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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