Sentenza del 09/03/2018 n. 1537 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Firma - Delega di firma o funzioni - Indicazione - Obbligo - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l’atto di accertamento è stato ritenuto nullo per mancata indicazione della delega e del nominativo del delegato. La delega deve consentire di identificare concretamente il soggetto legittimato alla sottoscrizione; non basta il semplice riferimento alla qualifica professionale o a un ordine di servizio privo di nominativi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha dedotto la nullità dell’atto perché privo dell’indicazione della delega di firma o di funzioni prevista dall’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, con il nominativo del funzionario delegato. Non è sufficiente un ordine di servizio generico o "in bianco" che indichi soltanto la qualifica professionale del sottoscrittore, poiché il contribuente deve poter verificare agevolmente l’esistenza e l’estensione dei poteri esercitati.
Norme richiamate
Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973
La disposizione richiede che l’atto di accertamento sia sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. La delega deve essere individuabile e verificabile, anche quanto al nominativo del delegato.
Art. 22 del d.P.R. n. 600/1973
È richiamato tra i riferimenti normativi della decisione, senza che dal testo fornito emerga una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- In caso di contestazione della firma di un atto tributario, l’Amministrazione deve poter dimostrare l’esistenza della delega e l’identità del soggetto delegato.
- Un ordine di servizio generico, che individui il delegato soltanto tramite qualifica o funzione e non tramite nominativo o criteri concretamente verificabili, può non essere sufficiente.
- Il contribuente deve poter controllare agevolmente, già sulla base dell’atto o della documentazione accessibile, se il sottoscrittore aveva effettivamente il potere di firmare.
- La mancanza della delega o l’impossibilità di verificarne il contenuto può comportare la nullità dell’atto di accertamento, secondo l’orientamento richiamato della Cassazione n. 12960/2017.
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