Ordinanza n. 3198/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero ai corsi di laurea nell’ambito della procedura del cosiddetto semestre filtro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR deducendo vizi della procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, tali da inficiare l’intera procedura, e vizi specifici incidenti sul mancato collocamento in posizione utile della candidata nella graduatoria. Ha chiesto l’ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea. Tra le doglianze specifiche ha sostenuto che le modifiche introdotte dal d.m. n. 1115/2025 avrebbero dovuto essere conosciute prima dello svolgimento delle prove, poiché la candidata avrebbe potuto concentrare la preparazione su una o due materie, aumentando le proprie possibilità di successo. Ha inoltre contestato l’interpretazione dei requisiti per l’inserimento in graduatoria e la mancata considerazione della propria posizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto logicamente incompatibili le censure dirette a ottenere l’integrale annullamento e riedizione della procedura con la contestuale domanda di ammissione con riserva alla medesima procedura: l’ammissione cautelare non sarebbe funzionale al bene della vita perseguito mediante la radicale caducazione della procedura. Ha poi condiviso la motivazione del TAR sulle censure relative alla graduatoria. Il d.m. n. 1115/2025, pur ampliando la platea dei candidati inseribili in graduatoria consentendo l’inserimento di chi non abbia conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti, richiede comunque almeno una valutazione positiva negli esami di profitto. Poiché la candidata non aveva conseguito alcuna sufficienza, essa restava al di fuori dell’ambito applicativo della deroga. Il Collegio ha ritenuto non manifestamente irragionevoli o sproporzionate le scelte dell’amministrazione, riconducibili alla discrezionalità tecnica, e ha escluso che la mancata previa conoscenza delle modifiche producesse una lesione di un interesse giuridicamente tutelabile: l’interesse a pianificare diversamente la strategia di studio è stato qualificato come interesse di mero fatto, anche perché il superamento degli insegnamenti e il recupero dei crediti restano comunque necessari per la definitiva immatricolazione. La prospettazione del vantaggio derivante da una diversa preparazione è stata inoltre ritenuta ipotetica e controfattuale. Sotto il profilo cautelare, l’accoglimento della domanda avrebbe arrecato un danno grave e irreparabile alla pubblica amministrazione, incidendo sull’accesso programmato al secondo semestre dei corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria e sulla capacità degli atenei di assicurare una formazione adeguata. È stata confermata anche la condanna alle spese della fase cautelare di primo grado, mentre le spese dell’appello cautelare sono state compensate in ragione della novità della procedura.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, nell’ambito del quale il Collegio ha valutato le censure rivolte contro l’ordinanza cautelare del TAR.
d.m. n. 1115/2025
La disciplina amplia la platea dei candidati ammessi alla graduatoria, ma mantiene quale requisito minimo indefettibile il conseguimento di almeno una valutazione positiva negli esami di profitto; non consente quindi l’inserimento in graduatoria di chi non abbia conseguito alcuna sufficienza.
Massime di principio
- In sede cautelare non è coerente chiedere l’ammissione con riserva a una procedura della quale, contestualmente, si assume l’invalidità radicale e si domanda l’integrale annullamento e riedizione: la misura cautelare deve essere funzionale al bene della vita perseguito e non può collocare il richiedente, sia pure provvisoriamente, all’interno della procedura che egli chiede di caducare integralmente.
- Una disciplina che ammetta alla graduatoria candidati privi della sufficienza in tutti gli insegnamenti può comunque subordinare l’inserimento al conseguimento di almeno una valutazione positiva, quale requisito minimo indefettibile; chi non abbia conseguito alcuna sufficienza resta estraneo all’ambito applicativo della deroga.
- Le scelte amministrative relative ai requisiti minimi di preparazione e alla formazione delle graduatorie di accesso ai corsi universitari rientrano nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sono censurabili in sede cautelare solo se manifestamente irragionevoli o sproporzionate.
- L’interesse del candidato a conoscere in anticipo le regole della procedura per pianificare una diversa strategia di studio costituisce, se non accompagnato dalla prova di una concreta incidenza sul risultato e sulla posizione in graduatoria, un interesse di mero fatto non tutelabile come vizio di legittimità.
- La prospettazione secondo cui una diversa strategia di studio avrebbe consentito il superamento delle prove e l’immatricolazione, ove meramente ipotetica e controfattuale, non dimostra il fumus boni iuris della pretesa cautelare.
- Nella valutazione cautelare dell’ammissione individuale a corsi a accesso programmato deve essere considerato anche il danno grave e irreparabile per l’amministrazione derivante dall’incidenza sulla capacità degli atenei di assicurare una formazione adeguata e dall’alterazione del percorso accademico valorizzato dalla procedura.
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