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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21935/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva due motivi principali: (1) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 273 c.p.p., contestando la fondatezza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base della presunta incongruenza e contraddittorietà delle dichiarazioni rese da cinque migranti, dell'assenza di riscontri a favore delle aggravanti (in particolare del fine di profitto) e dell'insufficiente valore probatorio della ricevuta di ricarica telefonica sequestrata; (2) mancanza di motivazione rispetto alle esigenze cautelari (art. 274 lett. b) e c) c.p.p.), sostenendo che il pericolo di fuga e di reiterazione era stato fondato soltanto sulla nazionalità extracomunitaria e sulla presunta mancanza di radicamento, senza elementi concreti e specifici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorso assume natura essenzialmente fattuale e confutativa delle valutazioni del giudice del riesame; la Corte non può riesaminare il compendio indiziario né sostituirsi alla valutazione di merito. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame che aveva valorizzato la convergenza delle dichiarazioni dei migranti, il riconoscimento fotografico dell'indagato e il rinvenimento, nella sua disponibilità, di una ricevuta di ricarica telefonica effettuata a Pantelleria pochi giorni prima dei fatti; ha inoltre ritenuto adeguata la valutazione sulle esigenze cautelari, ancorata alla gravità dei fatti, all'elevata pena astratta, alla mancanza di radicamento e ai collegamenti con soggetti all'estero, nonché alla presunzione prevista dall'art. 12, comma 4-bis, d.lgs. n. 286/1998. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; ordini amministrativi alla cancelleria (adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p. e omissione dei dati identificativi in caso di diffusione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003).

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la competenza del Tribunale del riesame a decidere sulle misure cautelari personali

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" e alla necessità di motivazione del provvedimento cautelare

  • art. 274 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norme relative alle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione) che il giudice deve valutare con elementi concreti

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata per distinguere il grado di valutazione probatoria richiesto in fase cautelare rispetto al giudizio di merito (comma 2 non richiamato ai fini cautelari)

  • art. 12, comma 4-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Norma sull'immigrazione che contiene una presunzione di adeguatezza della misura custodiale in carcere per talune fattispecie: la Corte ha valorizzato tale presunzione come elemento nel bilanciamento delle esigenze cautelari

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata quale limite del sindacato di legittimità: la Corte verifica violazioni di legge o vizi motivazionali manifesti, non la rivalutazione degli elementi di fatto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'effetto della declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese processuali

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Adempimenti amministrativi disposti alla cancelleria in seguito alla decisione

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    Prescrizione di omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio delle misure cautelari: è inammissibile il ricorso che chieda una diversa valutazione degli indizi senza denunciarsi violazioni di legge o palesi illogicità motivazionali.
  • Ai fini della custodia cautelare è sufficiente un quadro di "gravi indizi" che non richiede il livello probatorio del giudizio di merito; convergenza di dichiarazioni, riconoscimenti fotografici e riscontri materiali anche modesti possono costituire base sufficiente.
  • Per motivare il pericolo di fuga o di reiterazione il giudice deve indicare elementi concreti e attuali (gravità del fatto, pena elevata, mancanza di radicamento, collegamenti all'estero, inserimento in organizzazioni): la mera appartenenza a nazionalità straniera, da sola, non è sufficiente, ma può concorrere se adeguatamente contestualizzata.
  • La presunzione di adeguatezza della custodia prevista da norme speciali (es. art. 12, comma 4-bis d.lgs. 286/1998) pesa nel bilanciamento cautelare e deve essere contrastata con elementi concreti per essere neutralizzata.
  • Le censure difensive basate su presunte contraddizioni delle dichiarazioni di testimoni devono dimostrare la manifestità dell'illogicità o della contraddizione per incidere sulla tenuta della motivazione, altrimenti restano valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese processuali e, se previsto, sanzione pecuniaria (es. somma alla Cassa delle ammende).

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