Sentenza n. 13561/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del diniego espresso dalla Rai Spa con nota prot. n. -OMISSIS- del 19.12.2025 ad oggetto “richiesta copia materiale video ex art. 22 e ss, L. 241/90”; - di ogni altro provvedimento connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 28.11.2025, con conseguente condanna della Società resistente all’esibizione della documentazione richiesta, anche attraverso l’ordine di autorizzare l’ostensione degli atti di cui all’istanza del 28.11.2025 da rilasciare a Lumera Communication srl.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della RAI sull'istanza di accesso documentale alle riprese filmate grezze e agli altri materiali preparatori di un servizio televisivo relativo a un sinistro mortale
Esito
Favorevole al ricorrente (familiare della vittima)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto alla RAI, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, l'accesso e l'estrazione di copia delle riprese filmate effettuate per conto della RAI da una società di produzione e successivamente escluse dal servizio televisivo finale. La società incaricata aveva inizialmente dichiarato di non poter rilasciare il materiale, in quanto di proprietà e nella disponibilità giuridica della RAI. La RAI ha negato l'accesso sostenendo, da un lato, che le riprese non costituissero documenti amministrativi ostensibili ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990 e, dall'altro, che la mancata detenzione materiale dei filmati impedisse l'ostensione o l'autorizzazione alla duplicazione. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 22, comma 1, lett. d), per l'illegittima esclusione del materiale filmico dalla nozione di documento amministrativo, nonché la violazione dell'art. 22, comma 6, e l'eccesso di potere per motivazione non corrispondente alla situazione di fatto e per violazione di una circolare interna, evidenziando che il materiale era stato successivamente consegnato alla RAI. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notificazione al controinteressato e per difetto di interesse, sostenendo che la ricorrente non avesse adeguatamente spiegato le ragioni dell'accesso né dimostrato l'effettiva pendenza di un'azione giudiziaria civile o penale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. In via preliminare ha affermato che la RAI è soggetta alla disciplina dell'accesso documentale, in quanto gestore di pubblico servizio ai sensi dell'art. 23 l. 241/1990, nonostante la forma societaria privatistica, considerati la proprietà pubblica, la concessione esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, la destinazione del canone alla copertura dei costi e la presenza di significativi elementi pubblicistici. Ha respinto l'eccezione di carenza di interesse, ritenendo che la ricorrente disponesse di un interesse personale, concreto e attuale, collegato alla documentazione relativa al servizio sul sinistro mortale del fratello. La strumentalità dell'accesso va intesa in senso ampio: è sufficiente che il documento sia astrattamente utile alla cura o difesa di un interesse giuridicamente rilevante; non è necessario dimostrare l'effettiva fondatezza, ammissibilità o utilità concreta della futura azione giudiziaria, né l'esistenza di una controversia già instaurata. Ha inoltre respinto l'eccezione relativa alla natura non documentale del materiale, rilevando che i filmati erano stati consegnati alla RAI l'11 gennaio 2026 e risultavano quindi detenuti dalla resistente. Conseguentemente ha ordinato alla RAI di esibire e consentire l'estrazione di copia di tutta la documentazione richiesta entro 60 giorni dal deposito della sentenza. La RAI è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
La disciplina dell'accesso documentale si applica alla RAI, quale gestore di pubblico servizio, e consente l'accesso a documenti detenuti dall'ente e concernenti attività di pubblico interesse.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
Il requisito della strumentalità dell'accesso è soddisfatto quando vi sia un collegamento concreto tra il documento e un interesse giuridicamente rilevante; la verifica deve essere svolta in astratto e non richiede di dimostrare la fondatezza o l'utilità definitiva della futura tutela giudiziaria.
art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990
per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale
La nozione di documento amministrativo comprende anche materiale filmico e riprese preparatorie, purché detenuti dal soggetto passivo dell'accesso e riferibili ad attività di pubblico interesse.
art. 22, comma 6, l. 241/1990
Il diniego fondato sull'assenza di detenzione non è legittimo quando, successivamente all'istanza, il materiale sia stato consegnato al soggetto destinatario della richiesta e risulti nella sua disponibilità.
art. 23 l. 241/1990
gestori di pubblici servizi
La RAI rientra tra i soggetti passivi dell'accesso documentale in quanto gestore del servizio pubblico radiotelevisivo.
Massime di principio
- La RAI, pur avendo forma societaria privatistica, è soggetta alla disciplina dell'accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 in quanto gestore di pubblico servizio, limitatamente ai documenti detenuti e concernenti attività di pubblico interesse.
- La nozione di documento amministrativo comprende le rappresentazioni fotocinematografiche, elettromagnetiche e di altra specie, inclusi i materiali filmici grezzi e i lavori preparatori di un servizio, quando siano detenuti dal soggetto passivo dell'accesso e siano collegati ad attività di pubblico interesse.
- La strumentalità dell'accesso documentale rispetto alla cura o difesa di un interesse giuridicamente rilevante deve essere valutata in senso ampio e in astratto: è sufficiente un collegamento tra l'interesse e il documento, senza che il richiedente debba dimostrare la fondatezza, l'ammissibilità o l'effettiva utilità futura dell'azione giudiziaria cui intende eventualmente accedere.
- L'amministrazione destinataria dell'istanza e il giudice dell'accesso non possono subordinare l'ostensione alla prova dell'esistenza di una controversia già instaurata né compiere valutazioni sull'esito o sull'efficacia probatoria che il documento potrebbe avere nella futura tutela giurisdizionale.
- Il diniego motivato con la mancata detenzione del documento non è legittimo quando, prima della decisione sull'accesso, il materiale sia stato consegnato al soggetto destinatario dell'istanza e sia divenuto nella sua disponibilità.
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