Cassazione Penale, Sentenza n. 16225/2026 del 05/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha riformato la sentenza di primo grado: Sarcinella deduce errore di diritto e vizio di motivazione per il mancato esame dell'ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e per i criteri di aumento della pena per la continuazione; Crusafio contesta l'utilizzabilità, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., delle intercettazioni disposte in altro procedimento (ritenute decisive per la sua condanna) e, secondariamente, la carenza di prova degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati di ricettazione.
La decisione
Per Crusafio: il ricorso è fondato con riferimento all'utilizzabilità delle intercettazioni; la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Lecce perché verifichi correttamente se sussista connessione ex art. 12 c.p.p. e rivaluti la piattaforma probatoria. Per Sarcinella: il ricorso è dichiarato inammissibile in ragione dei limiti della "patteggiamento in appello" (rinuncia all'impugnazione sulla responsabilità), con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza
La Corte richiama che, per le intercettazioni eseguite prima della riforma 2019/2020, l'utilizzabilità in altro procedimento è vietata salvo il caso dell'indispensabilità per delitti con arresto obbligatorio in flagranza; pertanto occorre verificare la connessione ex art. 12 c.p.p. per ammetterne l'uso.
Serve a valutare la connessione fra reati/procedimenti: se la connessione sussiste, secondo le Sezioni Unite (Cavallo), i risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati nel procedimento collegato nei limiti di legge.
Riguarda cause di proscioglimento; la Corte afferma che, nei casi di patteggiamento in appello con rinuncia sulla responsabilità, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause previste da tale articolo.
Richiamato per chiarire che la ricettazione non prevede l'arresto obbligatorio in flagranza; quindi la deroga prevista dall'art. 270 (versione anteriore alla riforma) per i reati con arresto obbligatorio non è applicabile alla ricettazione.
Sez. U. n. 51/2019 (Cavallo)
Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito che il divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi non opera se le intercettazioni riguardano reati connessi ex art. 12 c.p.p., purché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge.
Sez. U. n. 36764/2024 (Pisaniello)
Ha precisato la successione nel tempo delle norme: la disciplina introdotta dal decreto-legge 2019/161 (e successive modifiche) si applica solo se il procedimento in cui furono compiute le intercettazioni è stato iscritto dopo il 31 agosto 2020.
Decreto-legge n. 161/2019 e norme di conversione (legge n. 7/2020) e successivi decreti
Riforme che hanno temporaneamente ampliato le deroghe all'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi (aggiungendo riferimenti a specifiche fattispecie) ma la loro applicabilità dipende dalla data di iscrizione del procedimento; la Corte richiama tali interventi per valutare quale disciplina sia applicabile al caso concreto.
Massime di principio
- Se le intercettazioni provengono da un procedimento diverso, occorre innanzitutto verificare la data di iscrizione del procedimento in cui furono eseguite: per procedimenti iscritti prima del 31/08/2020 vale la disciplina anteriore alla riforma; per quelli successivi possono trovare applicazione le modifiche normative (ferme le precisazioni delle Sezioni Unite).
- Per ammettere in un processo risultati di intercettazioni effettuate in altro procedimento è necessario o che i reati siano connessi ex art. 12 c.p.p. (e che la connessione sia adeguatamente motivata dal giudice) oppure che ricorra una delle specifiche deroga previste dalla legge vigente al momento dell'iscrizione del procedimento originario.
- La Corte d'appello, investita della questione, deve argomentare esplicitamente sulla sussistenza o meno del rapporto di connessione e non può giustificarsi con riferimenti a riforme normative non applicabili temporalmente al caso concreto.
- Nel giudizio di "patteggiamento in appello" (accordo sulla pena in secondo grado) la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia; pertanto il giudice non è obbligato a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o sull'inutilizzabilità di prove che il reo ha rinunciato ad impugnare, e l'eventuale ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per tale ragione.
- In ipotesi di rinvio per nuovo giudizio, il giudice dovrà preliminarmente individuare la piattaforma probatoria non riconducibile esclusivamente alle intercettazioni e precisare gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del reato che si intende contestare.
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