Cassazione Penale, Ordinanza n. 01513/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e manifestamente infondato perché ripetitivo di doglianze già valutate e perché smentito dalla ricostruzione fattuale della sentenza di merito. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la sua responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso contestava l'affermazione di responsabilità, prospettando una lettura alternativa della vicenda fattuale. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è meramente reiterativo di censure già esaminate e disattese in appello con motivazione congrua, e che la ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata smentisce la tesi difensiva, descrivendo manovre pericolose poste in essere dall'imputato con grave rischio per l'incolumità degli operanti inseguitori e dei pedoni presenti in strada in orario di punta.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La disposizione incriminatrice è richiamata solo per individuare il reato contestato, cioè la resistenza a pubblico ufficiale; la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma, limitandosi a ritenere infondato il tentativo di contestare la ricostruzione del fatto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico, manifestamente infondato e meramente ripetitivo di censure già disattese con motivazione congrua dal giudice di merito.
- Non è sufficiente, in sede di legittimità, contrapporre una diversa lettura dei fatti alla ricostruzione compiuta nella sentenza impugnata, se quest'ultima è sorretta da motivazione puntuale e specifica.
- In presenza di una motivazione di merito che descriva condotte concretamente pericolose e coerenti con l'addebito, la censura che si limiti a contestare in modo assertivo tale ricostruzione non supera il vaglio di ammissibilità.
Come è indicizzato
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